Obbligo di comunicare la P.E.C. all’Ordine

Data:
17 Settembre 2020

Tutti i Medici e gli Odontoiatri sono tenuti ad attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e a comunicarlo all’Ordine (D.L. 16/07/2020, n. 76 – convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020).

Con il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 è stato previsto che il professionista che non comunica al proprio Ordine di appartenenza il suo indirizzo PEC incorre nella sospensione dall’Albo fino a quando non provvede.
Il Decreto è stato convertito in Legge il 10/09/2020 senza modifiche (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14.09.2020, Supplemento Ordinario)

Essendo la norma di immediata applicazione, l’Ordine  SOLLECITA NUOVAMENTE TUTTI I PROPRI ISCRITTI CHE ANCORA NON ABBIANO ATTIVATO O COMUNICATO LA PEC A FARLO IL PRIMA POSSIBILE per evitare conseguenze pregiudizievoli.

Si invitano gli scritti già  in possesso della casella P.E.C. regolarmente attiva ma non ancora comunicata all’Ordine, ad informare la segreteria quanto prima, comunicando via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata ordine.ss@pec.omceo.it il proprio domicilio digitale.

Modulo Comunicazione Variazioni P.E.C.

Coloro che non possiedono una casella  PEC attiva, devono provvedere con la massima sollecitudine  all’apertura della casella e ad inviare all’Ordine la relativa comunicazione del proprio domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata ordine.ss@pec.omceo.it  o, in alternativa, a richiedere all’Ordine l’attivazione della casella PEC utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’Ordine all’indirizzo www.omceoss.org Sezione modulistica (Dichiarazioni, richieste e comunicazioni varie), ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica ordine@omceoss.org

Modulo richiesta credenziali PEC


Archivio notizie:

Decreto Semplificazione: sospensione dall’Albo, previa diffida, per i professionisti che non comunicano l’indirizzo P.E.C all’Ordine di appartenenza

Ultimo aggiornamento

17 Settembre 2020, 13:13

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