Decreto Semplificazione: sospensione dall’Albo, previa diffida, per i professionisti che non comunicano l’indirizzo P.E.C all’Ordine di appartenenza

Data:
27 Luglio 2020

Comunicazione ufficiale
dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di  Sassari
a tutela dei medici non in regola con la P.E.C.

Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata) all’Ordine professionale di appartenenza.

E’ quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 – Supplemento Ordinario n.24), che prevede la sospensione dall’Albo, previa diffida, per i professionisti che non comunicano l’indirizzo PEC.

L’articolo 37, comma 1 lettera e), dispone che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

L’obbligo di dotarsi di una casella di posta certificata era stato previsto dall’art. 16 del Decreto Legge 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, che dispone che tutti i professionisti iscritti ad albi professionali si dotino di un indirizzo PEC, e che deve essere comunicato all’Ordine di appartenenza.

L’Ordine è tenuto a comunicare gli indirizzi di Posta elettronica certificata dei propri iscritti all’INI-PEC, l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere consultato senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi.

Gli indirizzi PEC degli iscritti sono inoltre inseriti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia in conformità alla normativa sul processo telematico, in particolare ai fini dell’affidamento e della gestione degli incarichi di Consulente Tecnico nei procedimenti giudiziari.

Per verificare di essere in regola con l’adempimento si può controllare la propria posizione su IniPEC collegandosi al portale http://www.inipec.gov.it/

Nonostante 10 anni di informazioni, inviti e periodici solleciti da parte di quest’Ordine, sono ancora numerosi i medici che non hanno provveduto all’assolvimento dell’obbligo di legge.

Si invitano gli scritti già  in possesso della casella P.E.C. regolarmente attiva ma non ancora comunicata all’Ordine, ad informare la segreteria quanto prima, comunicando via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata ordine.ss@pec.omceo.it il proprio domicilio digitale.

Modulo Comunicazione Variazioni P.E.C.

Coloro che non possiedono una casella  PEC attiva, devono provvedere con la massima sollecitudine  all’apertura della casella e ad inviare all’Ordine la relativa comunicazione del proprio domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata ordine.ss@pec.omceo.it  o, in alternativa, a richiedere all’Ordine l’attivazione della casella PEC utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’Ordine all’indirizzo www.omceoss.org Sezione modulistica (Dichiarazioni, richieste e comunicazioni varie), ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica ordine@omceoss.org

Modulo richiesta credenziali PEC

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020
Art. 37 D.L. n. 76 del 16.07.2020
Art. 16 D.L.  n. 185/2008 convertito in Legge 2/2009

Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2020, 10:21

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