Dal 1 Giugno 2013 obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Data:
1 Giugno 2013

A far data dal 1 Giugno 2013 tutti i titolari di studio  medico e odontoiatrico che occupano  fino a 10 lavoratori, devono effettuare la valutazione dei rischi redigendo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non è più sufficiente l’autocertificazione.

L’obbligo di predisporre il DVR non può essere delegato e deve essere predisposto unicamente dal titolare dell’attività lavorativa, che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura della singola realtà lavorativa.

Si ricorda che il medico e l’odontoiatra titolare di studio può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) solo dopo avere svolto i corsi di formazione previsti dalla legge. In caso contrario il titolare dello studio dovrà procedere alla nomina di un consulente esterno affidandogli le funzioni di RSPP.

Si precisa che il DVR deve avere data certa, e questa può essere documentata con auto-invio tramite PEC o con altra forma prevista dalla legge (tramite auto-spedizione del DVR a mezzo raccomandata al proprio studio o con prestazione e timbratura all’ufficio postale).

Il DVR deve essere conservato all’interno dello studio e va aggiornato qualora intervengano modifiche significative nell’organizzazione del lavoro o nelle procedure.

Il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, conformemente ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, ossia il Testo unico della sicurezza sul lavoro, ha introdotto, in maniera operativa, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi previste dall’art. 29 comma 5 del decreto suddetto: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 6 comma 8, lettera f)”, ad esclusione delle attività a maggior rischio previste dall’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) del decreto stesso.

Quindi tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico e datori di lavoro con una forza lavoro fino a 10 unità, per evitare il campo di applicazione dell’apparato sanzionatorio possono avvalersi del modello predisposto Ministero del Lavoro per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi standardizzato (DVRS), la cui bozza è stata pubblicata nel sito ufficiale del Ministero, per facilitare il compito ai soggetti obbligati.

Le procedure standardizzate prevedono alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del Documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’art. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008. Si tratta di un modello operativo pensato per le micro e piccole imprese.

Le semplificazioni sono di tipo formale, ossia semplificazioni in termini di compilazione di moduli, che compongono il DVRS, contenenti informazioni limitate, quelle essenziali.

Collegarsi al seguente link per poter scaricare la bozza del DVRS: sito del Ministero del Lavoro

Ultimo aggiornamento

22 Febbraio 2016, 22:51

Skip to content