Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale
Data:
7 Agosto 2020
Con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale. Per fare sostituzioni di guardia medica occorre avere una partita iva.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che: “In relazione alla fattispecie in esame, considerato che l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale. Ne consegue, pertanto, che l’interessato sarà obbligato all’apertura della partita IVA e all’emissione della fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.
Al riguardo, si fa presente che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 692 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l’applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, ed esclude la rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti”.
L’iscrizione all’Albo, quindi, per l’Agenzia delle Entrate è indice di “abitualità” nell’esercizio della professione, e non di “occasionalità”.
Risoluzione 41 del 15.07.2020
Notizia Enpam: Prestazioni occasionali vietate ai medici e ai dentisti
Ultimo aggiornamento
7 Agosto 2020, 11:06