Modifiche al regolamento che disciplina le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina

Data:
27 Luglio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23.07.2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Università e delle Ricerca n. 79 del 20.07.2020 con cui viene cambiato il regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina.

Prima novità riguarda i medici che si iscrivono ai corsi di formazione specifica in medicina generale che potranno “partecipare ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente”.
 
Eliminato  il limite di 3 scuole da indicare tra le scelte al momento dell’iscrizione al bando, il nuovo regolamento prevede invece “la massima possibilità di scelta”.

Eliminata infine l’indicazione dei posti disponibili in ogni scuola nel bando.

Il decreto è stato dunque emanato al fine apportare modifiche al decreto n. 130 del 2017, inerente alle modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dall’art. 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di semplificare ulteriormente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie.

Si rileva che il comma 3 del suddetto art. 237 prevede che: “Al concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d’esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole.

Conseguentemente è soppresso l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del  citato decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130”.

L’art. 1 del provvedimento di cui in oggetto (Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) dispone tra l’altro che all’articolo 2, comma 1, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente”.

Si sottolinea che l’art. 2, comma 433, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, prevede che: “Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato “.

Decreto Ministero n. 79 del 20.07.2020
Decreto Ministero n. 130 del 10.08.2017
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23.07.2020

Ultimo aggiornamento

27 Luglio 2020, 11:46

Skip to content