ECM: Delibera della Commissione Nazionale, proroga per il recupero lo spostamento dei crediti

Data:
28 Marzo 2022

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua con delibera del 14/12/2021 ha approvato la proroga dei termini per il recupero e lo spostamento dei crediti conseguiti da eventi con data di conclusione al 31 dicembre 2021, utili a sanare il debito formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019.
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.

Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà di cui al paragrafo 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
Va precisato che la data di termine validità degli eventi FAD (di norma un anno) non è riferita alla data in cui il professionista conclude il corso.

I nuovi termini sono ora fissati al 31 dicembre 2021 per il recupero dei crediti e al 30 giugno 2022 per lo spostamento degli stessi.

La Commissione ECM ha ritenuto opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 perché a questa data non sarebbero stati effettivamente presenti nella banca dati del CoGeAPS in quanto i provider, ai sensi dell’art. 73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, hanno 90 giorni dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto delle partecipazioni del medesimo all’AgeNaS e al CoGeAPS.

Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuata, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Ogni professionista dovrà accedere al COGEAPS, www.cogeaps.it  con il proprio SPID personale (obbligo per le registrazioni e gli accessi nei portali di tutte le Amministrazioni Pubbliche).

Notizia pubblicata il 29.12.2021

In sintesi:
Triennio 2014-2016
Recupero dei crediti entro il 31.12.2021 (da 31.12.2019)
Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022 (da 31.12.2021)

Triennio 2017-2019
Recupero dei crediti entro il 31.12.2021 (da 31.12.2021)
Spostamento dei crediti recuperati entro il 30.06.2022 (da 31.12.2021)

– Circolare FNOMCEO n. 258-2021 – Nuovi termini per il recupero e lo spostamento dei crediti ECM
– Deliberazione 14.12.2021 della Commissione Nazionale ECM – Nuovi termini per il recupero e lo spostamento dei crediti
– Triennio formativo 2020 – 2022
Link notizia Cogeaps

Ultimo aggiornamento

29 Marzo 2022, 11:21

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