E.C.M. e Decreto Milleproroghe: proroga triennio formativo 2020-2022

Data:
1 Marzo 2023

Il Decreto Milleproroghe – Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 – è stato convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27.02.2023.
In materia di Crediti E.C.M. e obbligo formativo, la Legge 14 del 24.02.2023 di conversione del Decreto, all’articolo 4 (Proroga termini in materia di salute) comma 5 (obbligo formativo ECM):

  • stabilisce la proroga per i professionisti sanitari per mettersi in regola con il triennio formativo ECM 2020-2022. Fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti E.C.M. non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022;
  • conferma il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo con ordinaria decorrenza dal 1^ gennaio 2023;
  • prevede che la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”.

La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere dunque conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale per la formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi. 

Modifiche al Decreto legge 29.12.2022, n. 198 in sede di conversione in legge 14 del 24.02.2023

Nello specifico l’art. 4, comma 5 delle Legge 14/2023, prevede che il comma 5 del decreto legge 198/2022 sia sostituito dal seguente:
“All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020- 2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1°gennaio 2023.”
Fino al 31 dicembre 2023, sarà dunque ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017- 2019 può̀ essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”.

Legge 14/2023 Art. 4, comma 5
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27.02.2023
Comunicato stampa Fnomceo 28.02.2023

Ultimo aggiornamento

2 Marzo 2023, 08:32

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