Adempimenti ECM. Spostamento e recupero crediti per Medici chirurghi e Odontoiatri al 31 dicembre 2021
Data:
27 Settembre 2021
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella Delibera del 10.06.2020 e nella Delibera del 04.02.2021, ha indicato la data del 31 dicembre 2021 quale termine ultimo per procedere, da parte degli iscritti, Medici Chirurghi e Odontoiatri, ad alcuni importanti adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per i trienni 2014 – 2016 e 2017 – 2019.
Come stabilito al paragrafo 3.7 del “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014 – 2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31.12.2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31.12.2021, accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login oppure attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.
Sempre entro la data del 31.12.2021 è altresì prevista la facoltà di recuperare e spostare, con le medesime modalità, eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017 – 2019.
Riassumendo:
Triennio 2014-2016
Spostamento dei crediti recuperati entro il 31 dicembre 2019
Triennio 2017-2019
Recupero e Spostamento dei crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2021
È inoltre opportuno evidenziare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal manuale sulla formazione del professionista, paragrafo 1.1, punti 1 e 2, nello specifico:
- una riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
Infine, con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Ultimo aggiornamento
28 Settembre 2021, 08:55