Il nuovo sistema di formazione continua in medicina

Data:
7 Giugno 2012

Conferenza Stato – Regioni del 19.04.2012

L’accordo Stato – Regioni, pubblicato sul supplemento ordinario n. 98 della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, definisce in continuità con i principi stabiliti dagli accordi sanciti  dalla Conferenza Stato Regioni il primo agosto del 2007 ed il 5 novembre 2009, un più concreto sistema di regole in materia di:

–      – Crediti Formativi per il triennio 2011- 2013

–      – Ampliamento dell’offerta formativa in favore dei liberi professionisti

–      – Ruolo degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Federazioni

–      – Sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità

–      – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider

–      – Albo Nazionale dei provider nazionali e regionali

– Obiettivi formativi

Crediti Formativi per il triennio 2011- 2013

Ogni professionista della sanità deve acquisire n. 50 crediti formativi per anno (minimo 25 ed un massimo di 75) per un totale di 150 crediti per il triennio 2011 – 2013.

Per tale triennio ogni sanitario può riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.

I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un provider accreditato a livello nazionale o regionale, hanno valore nazionale.

Liberi professionisti

I liberi professionisti hanno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative le Federazioni, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni possono organizzare corsi su materie di particolare rilevanza professionale oltre che etica e deontologia, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.

Ruolo degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Federazioni

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni, oltre ad avere il ruolo centrale nella funzione della certificazione della formazione continua hanno il compito del monitoraggio della qualità dell’offerta formativa e possono proporre una propria offerta formativa per l’aggiornamento dei propri iscritti.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione dei crediti formativi, il CO.GE.A.P.S., che gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti, trasmetterà tale banca dati per consentire agli Ordini la certificazione dei crediti formativi acquisiti al termine del triennio formativo.

Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni e le Federazioni possono erogare corsi E.C.M. su tematiche riguardanti l’etica, la deontologia, la legislazione, l’informatica, l’inglese e la comunicazione.

Al fine di monitorare la qualità dell’offerta formativa i suddetti soggetti istituzionali ricoprono la posizione di auditor del processo di qualità della formazione partecipando con propri designati alla costituzione degli Osservatori nazionali e regionali per la qualità della formazione continua.

Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider e Albo Nazionale dei provider nazionali e regionali

Le linee guida definiscono i requisiti minimi richiesti per accreditare un soggetto organizzatore di eventi formativi, ovvero un provider.

I provider accreditati sia a livello nazionale che regionale/provinciale saranno inseriti nell’Albo Nazionale dei provider curato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Obiettivi formativi

Nel testo dell’accordo sono indicati i 29 obiettivi formativi, che vanno a comporre il dossier formativo individuale di ciascun professionista che dovrà bilanciare fra:
–    obiettivi formativi di sistema, con tematiche valide per tutti, e finalizzati allo sviluppo di competenze per il miglioramento in generale del sistema sanitario;
–    obiettivi formativi di processo con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera;
–    obiettivi formativi tecnico-professionali rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore dell’attività, specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza.

Indicati come di particolare rilievo per il SSN e SSR le tematiche legate all’umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali.

Medicine e pratiche non convenzionali (MNC)

L’accordo ribadisce, infine, che fitoterapia, medicina omeopatica, omotossicologia, agopuntura, medicina ayurvedica e medicina antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini E.C.M., alle professioni di medico, odontoiatra, veterinario e farmacista nell’ambito delle rispettive competenze professionali e potranno essere accreditate se prevedono nel programma prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale.

Per i professionisti sanitari che svolgono anche attività commerciale non sono accreditabili Ecm i corsi di marketing o con contenuti che fanno riferimento a normale conoscenza in materia fiscale o proprie di attività commerciale che non hanno alcun riferimento a specifiche competenze sanitarie.

In materia di sanzioni per chi non si aggiorna è ancora tutto da chiarire.

Le sanzioni erano già previste nel decreto Tremonti dell’estate 2011, il D.P.R. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011. “La violazione dell’obbligo di formazione continua – recita infatti l’articolo 3 del provvedimento – determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

In sostanza: nella riforma degli ordinamenti professionali, che lo stesso decreto impone sia attuata entro l’estate 2012, dovranno rientrare anche sanzioni per i professionisti sanitari che non conseguono i crediti Ecm previsti dalle norme.

Tutte misure confermate, anche nella prescrizione dei tempi, dalla manovra salva Italia del Governo Monti (Legge n. 214 del 22 dicembre 2011).

Sito Agenas

 

Ultimo aggiornamento

15 Gennaio 2013, 18:19

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