Medicine non Convenzionali
Data:
27 Gennaio 2016
Il l 7 febbraio 2016 sarà il termine della fase transitoria prevista dall’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 2013 per l’iscrizione negli Elenchi degli esperti nelle Medicine non Convenzionali
In data 7 febbraio 2013 è stato siglato l’Accordo Stato Regioni concernente i criteri e le modalità per la formazione e il relativo esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti.
Tale Accordo ha sancito la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omotossicologia, compresa l’omotossicologia e l’antroposofia, individuando i criteri e i requisiti minimi uniformi su tutto il territorio nazionali dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline.
Tale Accordo è stato recepito dalla Giunta Regionale della Sardegna con la delibera n. 34 /22 del 07.07.2015.
Pertanto, a partire dal 7 febbraio 2016, entreranno a regime i nuovi criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l’iscrizione negli Elenchi provinciali tenuti dagli Ordini e istituiti dall’Accordo Stato Regioni a tutela della Salute dei Cittadini.
L’Accordo Stato Regioni del 07.02.2013 ha previsto una fase transitoria, che terminerà il 7 febbraio 2016, per l’ammissione negli Elenchi di seguito indicati:
- Agopuntura
- Fitoterapia
- Omeopatia (suddivisa in tre sotto elenchi: omeopatia, omotossicologia, antroposofia).
Per l’ammissione in uno degli elenchi di seguito indicati, è necessario presentare apposita istanza all’Ordine utilizzando la modulistica appositamente predisposta, e sarà necessario il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 10 dell’Accordo Stato Regioni di seguito indicati:
…omissis
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico –pratico, della durata almeno triennale con verifica finale;
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico – pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della Commissione possegga i requisiti didattici idonei.
…. omissis
Pertanto i medici e gli odontoiatri, interessati ad ottenere l’iscrizione negli Elenchi degli Esperti nelle Medicine Convenzionali nella fase transitoria, devono presentare all’Ordine entro la data del 6 febbraio 2016, apposita domanda utilizzando la modulistica predisposta dall’Ordine, debitamente completata e corredata della documentazione richiesta.
Le domande saranno istruite da apposita Commissione ordinistica formata da esperti nelle discipline indicate dall’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all’uopo costituita, e saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Ordine nella prima riunione utile.
Le domande e la documentazione a corredo delle stesse dovranno pervenire all’Ordine per posta raccomandata (in questo caso farà fede la data del timbro postale) o presentate allo sportello negli orari e giorni di apertura al pubblico verificabili sul presente sito, nella sezione contatti.
I medici che risultano essere iscritti negli Elenchi predisposti dall’Ordine prima dell’Accordo Stato Regioni 2013 non devono presentare ulteriore domanda o documentazione.
La Commissione costituita presso l’Ordine provvederà a verificare la congruità dei requisiti previsti per la fase transitoria e provvederà d’ufficio all’inserimento negli Elenchi istituiti ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Stato Regioni del 07.02.2013.
Si ribadisce che dopo il 7 febbraio 2016 potranno essere inseriti negli Elenchi solo ed esclusivamente i medici e gli odontoiatri in possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal citato Accordo Stato – Regioni del 07.02.2013.
Deliberazione Regionale n. 34-22 del 07.07.2015
Ultimo aggiornamento
24 Ottobre 2016, 09:33