Crediti E.C.M. – Triennio 2020 – 2022 e Proroga triennio 2017 – 2019 e 2014 – 2017
Data:
29 Maggio 2020
Triennio 2020 – 2022 e Proroga 2017 -2019
Nella seduta del 18 dicembre 2019 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha stabilito di mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022 e di consentire l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020.
Obbligo formativo Triennio 2020 -2022
L’acquisizione dei crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.
La Commissione Nazionale per la formazione continua per il triennio 2020/2022 ha confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, quale il bonus per l’implementazione del Dossier formativo, ecc…) da conseguire entro il 31/12/2022.
L’acquisizione dei crediti non prevede:
- alcun vincolo annuale, quindi l’interessato potrà̀ liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. I crediti potranno essere conseguiti anche tutti nello stesso anno solare. La commissione nazionale con delibera del 25.10.2018 ha abolito i limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti sanitari il criterio della flessibilità..
- limiti circa le tipologie di corsi ECM, cioè corsi residenziali, corsi di formazione sul campo, corsi di formazione a distanza, con cui acquisirli, anche se può essere più opportuno organizzare la propria formazione bilanciando le differenti tipologie di corsi ECM. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Sono confermate le seguenti imitazioni:
- Il professionista deve però assolvere in qualità̀ di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
- Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può̀ eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
- Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.
I crediti formativi possono essere conseguiti tramite altre attività, definite come “formazione individuale”, quali:
- Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
- Tutoraggio individuale
- Formazione all’estero
- Autoformazione, lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche, per la quale è previsto, per il triennio 2017- 2019 e triennio 2020 – 2022, l’ampliamento dal 10% al 20% dell’obbligo formativo triennale
La Commissione Nazionale ha inoltre inserito, fra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, la formazione sull’uso della cannabis terapeutica nella terapia del dolore e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei farmaci nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.
Infine la Commissione ha stabilito che l’anno 2020 dovrà servire per avviare e portare a termine un processo di riforma del sistema ECM finalizzato ad elevare la qualità degli eventi formativi e migliorare le competenze e le abilità degli operatori sanitari.
La Commissione nazionale per la formazione continua, ha approvato e disposto la pubblicazione sul sito AGENAS e l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019, i seguenti Manuali:”
- Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM
- Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”
I manuali , unitamente agli allegati che li compongono, sono consultabili alla sezione ‘Normativa‘.
Triennio 2014 – 2016 e Proroga triennio 2017-2019: spostamento crediti consentito fino al 31.12.2020
Il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento è facoltà del professionista.
Per il triennio 2014/2016 e per il triennio 2017/2019, è consentito il recupero dei crediti mancanti fino al 31/12/2020 e il conseguente spostamento dei crediti potrà essere effettuato dal singolo professionista sul portale COGEAPS www.cogeaps.it.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.
Pertanto è ancora possibile per chi non ha ottemperato l’intero debito formativo ECM nei trienni precedenti, 2014-2016 e/o 2017-2019, “sanare” la posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31/12/2020.
È quindi opportuno verificare i crediti ECM acquisiti direttamente sul portale COGEAPS (il Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie). Si ricorda che lo spostamento comporta la perdita dei crediti trasferiti in riferimento al triennio 2017-2019 e non esonera dall’obbligo di conseguire tutti i crediti previsti per tale triennio.
Cogeaps – Come trasferire i crediti ecm nel triennio precedente
La Commissione nazionale per la formazione continua Age.na.s, al fine di incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, consente coloro che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019.
Il recupero dei crediti ECM per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario. Tramite l’accesso al portale COGEAPS, l’interessato dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS.
E’ importante ricordare che
- la formazione ECM acquisita nel 2017 – 2019 può essere ‘spostata’ per sanare situazioni di debito formativo del triennio 2014-2016I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 non saranno più conteggiati nel triennio in cui sono stati acquisiti quindi, in seguito allo spostamento, non saranno più visibili nel 2017-2019 (triennio di acquisizione) ma saranno visibili nel 2014-2016 (triennio di destinazione)
- I crediti del 2017 – 2019 spostati al 2014-2016 seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione
- Il recupero non avviene automaticamente, è il professionista che decide di spostare i crediti, mediante procedura telematica
- I crediti verranno spostati per il loro intero valore, dunque non solo nella misura eventualmente necessaria a sanare l’obbligo del triennio, e tale operazione non sarà reversibile
- e il totale dei crediti spostati non corrisponde alla somma dei crediti riconosciuti ciò potrebbe dipendere dal fatto che per alcune tipologie di formazione (tutoraggi, autoformazione, crediti estero, partecipante reclutato etc.) sono previsti dei ‘tetti’ di acquisizione, superati i quali, i crediti, pur presenti nel 2017 (e magari spostati al triennio precedente), non sono utili ai fini della certificazione. Lo stesso ragionamento è valido per le docenze, per la formazione all’estero, autoformazione, ecc.
- Le operazioni di spostamento dei crediti conseguiti nel 2017 – 2019 a recupero del triennio 2014-2016 possono essere eseguite entro e non oltre il 31 dicembre 2020
Esenzione obbligo ECM Pensionati Chi è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all’obbligo formativo.
Coloro che invece pur essendo in pensione svolgono regolare attività lavorativa sono comunque tenuto all’aggiornamento professionale.
L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le seguenti modalità previste:
- Accesso all’Area riservata del COGEAPS, previa registrazione, e procedere all’inserimento dell’esenzione nella sezione Esoneri/Esenzioni;
- Inviare al Cogeaps, a mezzo di posta elettronica, il modulo di domanda di riconoscimento di esenzione ECM (vedi modello autocertificazione allegato)
A tale proposito, si informa che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”, disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.
In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.4.2, lettera o) è prevista l’esenzione per i professionisti in pensione.
Ultimo aggiornamento
29 Maggio 2020, 14:17