Utilizzo del Fondo solidarietà mutui prima casa da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti – Art. 54 D.L. 18/2020

Data:
30 Marzo 2020

Per un periodo di nove mesi dal 17 marzo 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della L. 244/2007 potranno accedere ai suoi benefici lavoratori autonomi e iberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, di aver registrato nell’emergenza Coronavirus un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività. L’accesso al beneficio avviene senza la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Comunicazione Fnomceo 57 F.do solidarietà mutui

Art. 54 D.L. 18.2020

Decreto_Ministero Economia e Finanze  del 25_03_2020

Ultimo aggiornamento

30 Marzo 2020, 14:12

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