Accesso alle scuole di specializzazione – Pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento
Data:
6 Maggio 2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto 20 aprile 2015, n. 48 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36,comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”. Il nuovo regolamento prevede che alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell’articolo 35, comma2, del decreto legislativo n. 368 del 1999.
Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, é presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalità previste nel bando stesso.
La prova d’esame si svolge telematicamente ed é identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola.
La predisposizione dei quesiti é affidata al Ministero, che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d’ufficio. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l’attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l’attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata.
Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola.
Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso deve specificare le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza e deve specificare altresì, per ciascuna tipologia prescelta, l’ordine di preferenza della sede.
Le università sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale.
Ultimo aggiornamento
7 Dicembre 2015, 08:05