Arriva il chiarimento del Ministero della Salute “La Vaccinazione è un requisito imprescindibile per l’esercizio della professione medica” Nota Ministero Salute-Adempimenti degli Ordini per sospensioni ex D.L. 44/21

Data:
5 Ottobre 2021

Si rende noto che il Ministero della Salute, su richiesta della FNOMCeO, ha fornito dei chiarimenti sugli adempimenti a carico degli Ordini nelle procedure di sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, con L. n. 76/2021).
La vaccinazione anti-Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. 
Deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
A chiarirlo è, ancora una volta, il Ministero della Salute, che ha inviato – a tre mesi dalla precedente comunicazione – a tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie una circolare esplicativa.

Comunicazione Fnomceo n. 184
Circolare Ministero Salute 22.09.2021

Ultimo aggiornamento

5 Ottobre 2021, 17:45

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