Obbligo Formativo 2023 -2025, Recupero Trienni formativi non certificabili, Tematiche di interesse nazionale
Data:
20 Dicembre 2023
Obbligo formativo Triennio 2023 – 2025
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con Delibera n. 2 del 08.11.2023, definisce le seguenti novità in materia di formazione ECM.
Triennio formativo 2023 – 2025
La Commissione ha stabilito che per il triennio 2023 – 2025 l’obbligo formativo E.C.M. é pari a n. 150 crediti, fatte salve le decisioni in materia di esoneri, esenzioni e riduzioni del debito formativo.
Sono state confermate le riduzioni già previste per i trienni precedenti:
Bonus ai professionisti che hanno conseguito un certo numeri di crediti nel triennio precedente.
– nella misura di 30 crediti a coloro che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
– nella misura di 15 crediti a coloro che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
Dossier formativo di gruppo che eroga 30 crediti per l’appartenenza ed altri 20 se completato nel rispetto delle condizioni indicate (coerenza pari almeno al 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato)
Dossier formativo individuale che eroga 30 crediti per la costruzione ed altri 15 se completato nel rispetto delle condizioni indicate (coerenza pari almeno al 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato).
RECUPERO TRIENNI NON CERTIFICABILI
Triennio formativo 2020 – 2022
L’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023 tramite eventi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023.
Prorogata al 30.06.2024 la possibilità di spostare i crediti maturati entro il 31 dicembre 2023 al triennio 2020 2022.
Il professionista, a seguito dell’avvenuto allineamento dei dati, potrà procedere allo spostamento.
Per trasferire i crediti conseguiti nell’anno 2023 al triennio 2020 – 2022 è disponibile un’apposita funzione nell’area riservata del sito www.cogeaps.it (accesso mediante identità digitale)
Manuale di accesso Area Riservata Cogeaps
Trienni formativi 2014 – 2016 e 2017 – 2019
Il recupero sarà possibile attraverso specifici crediti compensativi, da definire con provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua.
N.B. I provider hanno tempo 90 giorni per poter inserire gli eventi accreditati.
I novanta giorni per i corsi FAD decorrono dalla data di scadenza dell’accreditamento del Corso a distanza. Il termine di scadenza dell’evento FAD – Formazione a Distanza – è indicato nelle informazioni relative al corso.
Pertanto al fine di conoscere la propria posizione, occorre accedere al COGEAPS attraverso un’identità digitale, quale SPID o CIE.
Nella riunione del 08.11.2023, la C.N.F.C. ha inoltre:
– previsto per il triennio 2023-2025 una riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti sanitari che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali (Delibera n. 3 CNFC)
– individuato nuove tematiche di interesse nazionale per il triennio 2023 – 2025, che prevedono la possibilità di un incremento di 0,3 crediti/ora rispetto all’erogazione standard dei crediti (Delibera n. 5 CNFC)
- Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario
- Sanità digitale
- Formazione in infezioni ospedaliere
- Piano strategico –operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023). Aspetti scientifici, tecnico-operativi, giuridico-normativi e di gestione delle emergenze.
Di seguito si riportano alcune indicazioni in materia E.C.M.
Per ulteriori informazioni sulla Formazione individuale, Autoformazione, Formazione all’Estero, Dossier Formativo, consultare il sito dell’Ordine, sezione Formazione, Triennio 2020-2022
REGOLARITÀ ECM E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Si ritiene utile ricordare che la Legge 233/2021 di attuazione del PNRR prevede all’articolo 38-bis, che a decorrere dalla conclusione del triennio formativo 2023-2025 (quindi dal 1^ gennaio 2026), l’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio utile (articolo 10 Legge 24 del 2017, Legge Gelli).
CREDITI E.C.M. IN RADIOPROTEZIONE
L’art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 (co. 4) ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare
ESONERI ED ESENZIONI
Esistono condizioni in cui il professionista sanitario può essere esentato o esonerato dall’acquisizione dei crediti formativi e quindi il numero dei suoi crediti da acquisire nel triennio diminuisce.
Gli Esoneri e le Esenzioni sono diritti di cui il Professionista può usufruire, ma non sono degli obblighi. Entrambi (seppur in maniera differente) sono sospensioni temporanee dall’obbligo ECM.
L’ESONERO dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto, il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.
LE ESENZIONI invece precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto ad una riduzione dell’obbligo formativo.
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni
I periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.
FORMAZIONE ECM A DISTANZA (FAD)
La Commissione ECM ha stabilito che per la formazione a distanza (FAD) non esistono limiti.
E’ dunque possibile raggiungere il 100% dei propri crediti annuali e triennali attraverso la partecipazione ai corsi ECM di formazione a distanza – FAD.
PENSIONATI
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID o altra identità digitale, attraverso il portale del Co.Ge.A.P.S., nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento. Manuale per l’inserimento dell’esenzione Pensionamento
SANZIONI
La violazione dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare.
Il Codice di Deontologia Medica, all’articolo 19, prevede che «il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua assolvendo agli obblighi formativi mentre l’Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e valutare eventuali inadempienze».
La Certificazione ECM è ormai requisito per:
- Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
- Iscrizione Albo dei Medici Competenti
- Impiego nel privato accreditato
- Impiego in alcuni Enti Pubblici
Normativa E.C.M. – Triennio 2023 – 2025
Delibera n. 2 del 08.11.2023 Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Obbligo formativo triennio 2023/2025 e spostamento crediti.
Delibera n. 3 del 08.11.2023 Commissione Nazionale per la Formazione Continua
Riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.
Delibera n. 5 del 08.11.2023 Commissione Nazionale per la Formazione Continua
Tematiche di interesse nazionale
Delibera CNFC DEL 18.12.2019 Obbligo formativo 2020 – 2022
Normativa su Formazione E.C.M.
Ultimo aggiornamento
21 Dicembre 2023, 16:51