FORMAZIONE E.C.M. Le nuove regole per il triennio 2017 – 2019
Data:
18 Luglio 2017
1. Obbligo Formativo triennio 2017 – 2019 e flessibilità.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato il numero di 150 crediti formativi da acquisire nel triennio.
Sono stati aboliti i limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti il criterio della flessibilità, e quindi ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisti. I crediti potranno essere acquisiti anche tutti nello stesso anno solare.
2. Bonus, riduzioni del debito formativo e premialità per la regolarità formativa pregressa.
Nel prossimo triennio 2017- 2019 varranno solo due riduzioni:
- un bonus di 30 crediti se nel triennio 2014 – 2016 si sono raggiunti tra i 121 e 150 crediti
- un bonus di 15 crediti se nel triennio 2014 – 2016 si sono raggiunti tra i 81 e 120 crediti.
Mentre nel triennio che si concluderà a dicembre 2016, si aveva diritto ad una riduzione di 45 crediti se nel triennio precedente (2011 – 2013) si fossero acquisiti da 105 a 150 crediti oppure si poteva aver diritto ad una riduzione di 30 crediti se nel triennio precedente (2011 – 2013) si fossero acquisiti da 51 a 100 crediti ed infine una riduzione di 15 crediti se il totale dei crediti conseguiti nel triennio precedente (2011 – 2013) era stata fra i 30 e i 50 crediti.
A titolo di semplificazione si riporta la tabella seguente:
Crediti triennio |
Riduzione |
Obbligo formativo triennio |
80 – 120 |
15 |
135 |
121 – 150 |
30 |
120 |
Crediti triennio 2011 – 2013 |
Riduzione |
Obbligo formativo triennio |
30 – 50 |
15 |
135 |
51 – 100 |
30 |
120 |
101 – 150 |
45 |
105 |
3. Medico competente e scadenze E.C.M.
Come per il triennio (2011 – 2013), sarà data la possibilità al medico competente di colmare eventuali debiti formativi relativi al triennio 2014 – 2016 entro la fine del 2017 (D.M. 4 Marzo 2009), ferma restando la sospensione dall’inserimento dell’elenco nazionale ministeriale.
Sarà poi necessario comunicare (dal 1 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018) al Ministero della Salute e all’Ordine di appartenenza l’avvenuta regolarizzazione del debito formativo relativo al triennio formativo (2014 – 2016).
In caso di mancata comunicazione il Ministero della Salute provvederà alla cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici competenti dei professionisti inadempienti.
La reiscrizione avverrà solo con il raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017- 2019).
4. Dossier Formativo
Nel triennio 2017 – 2019 entrerà a regime il Dossier Formativo.
I professionisti medici ed odontoiatri vi potranno aderire in forma facoltativa in quanto non esiste un obbligo di adesione.
Ai sanitari che aderiranno al Dossier Formativo (nell’apposita sezione del sito del Co.Ge.A.P.S., previa registrazione) verrà garantito un bonus di 30 crediti.
Per maggiori informazioni sul Dossier Formativo è opportuno prendere la visione della determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sul sito dell’Agenas:
http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=99
5. Autoformazione
Tutti i professionisti (sia dipendenti che liberi professionisti) potranno autocertificare crediti per autoformazione nella misura del 10% nel triennio.
6. Sanzioni
La violazione dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare, ma è stato evidenziato che, per il professionista inadempiente, ci potrebbero essere conseguenze negative, quali rincari assicurativi ed ostacoli agli scatti di carriera, oltre alle ben note conseguenze per quel professionista che svolge attività di medico competente.
Non ci sono le sanzioni ma la Certificazione ECM è ormai requisito per:
- Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
- Iscrizione Albo dei Medici Competenti
- Impiego nel privato accreditato
- Impiego in alcuni Enti Pubblici
PROROGA
SI COMUNICA CHE IL 13.12.2016 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA HA DELIBERATO UNA PROROGA. CI SARÀ TEMPO PER TUTTO IL 2017 PER METTERSI IN REGOLA CON I CREDITI ECM RELATIVI AL TRIENNIO 2014-2016, POTENDO ACQUISIRE SINO AL 50% DELL’OBBLIGO COMPLESSIVO (150 CREDITI AL NETTO DI ESONERI ED ESENZIONI).
OCCORRE SOTTOLINEARE CHE I DATI E I CREDITI DEL TRIENNIO 2014 – 2016 SARANNO DISPONIBILI A PRIMAVERA.
INFATTI, IL TRIENNIO SI CONCLUDE IL 31 DICEMBRE 2016, MA I PROVIDER E GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI E DI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) HANNO TRE MESI PER COMUNICARE I DATI E I REPORT DEI PARTECIPANTI ALL’AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) E AL COGEAPS.
Ultimo aggiornamento
18 Luglio 2017, 15:27