Bonus crediti ECM per il triennio 2020 – 2022 e Proroga al 31.12.2021 per il recupero crediti triennio 2017 – 2019
Data:
23 Giugno 2020
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con il protrarsi delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilite in materia di formazione professionale, in data 10 giugno ha adottato due delibere che prevedono modifiche straordinarie al sistema E.C.M.
Nello specifico la Commissione Nazionale con la delibera “Emergenza COVID-19” oltre a prevedere modifiche in materia di eventi e congressi, ha stabilito che il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
– Delibera “Emergenza COVID-19” del 10.06.2020
– Comunicato Agenas
Con la delibera “Modifica Decreto scuola” la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione della riunione del 10 giugno u.s., ha deliberato di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, di modificare, l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in Legge 06.06.2020 n. 41, che prevede, come già acquisiti i crediti ECM per l’anno 2020 per coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
La Commissione Nazionale, sottolineando che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, ha chiesto che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022, e non solo all’anno 2020, in quanto sono stati aboliti i limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti il criterio della flessibilità.
Il professionista, però, dovrà acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi ECM erogati da provider accreditati.
Un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire, riguarda gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.
Si considera “reclutato” il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.
Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti ECM anche con altri tipi di formazione quali:
– attività di docenza in corsi accreditati ECM e formazione individuale (non si può superare il 60% del debito formativo individuale triennale);
– autoformazione (per non più del 20% del fabbisogno triennale complessivo).
Art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ai sensi del quale “i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (EClvf), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale»
– Delibera “Modifica Decreto scuola” del 10.06.2020
– Comunicato Agenas
FORMAZIONE FAD FNOMCEO – FADINMED
Per venire incontro alle mutate esigenze che l’emergenza sanitaria ha determinato, è stata ampliata l’offerta disponibile sulla piattaforma FADINMED www.fadinmed.it
Sono attivi i seguenti corsi, aperti a MEDICI e ODONTOIATRI:
ID 286590 LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti ECM n° 10,4
ID 286627 ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 13
ID 286673 SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 12
ID 286815 LA LETTURA DELL’ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 5
ID 286831 IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 12
ID 286873 LA SALUTE DI GENERE dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 8
ID 286886 NASCERE IN SICUREZZA dal 01 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 14
ID 287029 VACCINAZIONI 2020: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE dal 15 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 15,6
ID 287068 LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI PER L’USO dal 15 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 8
ID 291092 NUOVO CORONAVIRUS: TUTTE LE INFORMAZIONI INDISPENSABILI dal 22 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 7,8
ID 295756 COVID-19: GUIDA PRATICA PER OPERATORI SANITARI dal 22 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 10.4
ID 296393 L’USO DEI FARMACI NELLA COVID-19 dal 10 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 3,9
Inoltre a breve sarà accreditato un nuovo corso dal titolo ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR): L’APPROCCIO ONE HEALTH.
Sono presenti anche corsi riservati ESCLUSIVAMENTE AGLI ODONTOIATRI:
ID 290058 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI E PERI-IMPLANTARI dal 22 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 8
ID 295559 PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO dal 01 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 – crediti n° 10,4
Ultimo aggiornamento
25 Giugno 2020, 16:34