Aggiornamenti in materia E.C.M. -Educazione Continua in Medicina

Data:
3 Aprile 2025

La Legge 21.02.2025, n. 15 che ha convertito il D.L. 202/2024, Decreto Milleproroghe, introduce significative modifiche in ambito sanitario, ed in particolare in materia di Formazione in Educazione Continua in Medicina E.C.M..

1.Formazione Continua in Medicina
Triennio 2023-2025
La Commissione Nazionale ha confermato l’Obbligo formativo pari a n. 150 crediti, salvo esoneri, esenzioni ed ulteriori riduzioni, e ha stabilito la chiusura del triennio al 31.12.2025.
Triennio 2020-2022
E’ stabilita la proroga al 31.12.2025 del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 (comma 2-bis)
Trienni precedenti e recupero dei crediti
La legge 15/2025, al fine di consentire la certificazione del completamento dell’obbligo formativo anche per i trienni precedenti, prevede di acquisire crediti compensativi sui trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022.
Le modalità specifiche per il riconoscimento di tali crediti saranno disciplinate da un apposito provvedimento adottato dalla Commissione nazionale per la formazione continua, che definirà i criteri e i requisiti necessari per la compensazione.

2. Radioprotezione e Formazione E.C.M. – D. Lgs. 31.07.2020, n. 101 – Art. 162
L’obbligo di aggiornamento in materia di Radioprotezione è il seguente:
– per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, tecnici sanitari di radiologia medica ed infermieri, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi del triennio al netto delle riduzioni, dei bonus, del dossier formativo ed eventuali esoneri ed esenzioni.
– per i medici specialisti in fisica medica e per tutti gli specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività radiologica complementare, i crediti ECM in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 15% dei crediti complessivi del triennio al netto delle riduzioni, delle esenzioni ed esoneri, nonché dossier formativo.
I crediti conseguiti in materia di Radioprotezione devono essere dichiarati sul portale del Co.Gea.P.S., accedendo all’area riservata, sezione “Radioprotezione”.
Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all’art. 162 del d.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 pdf Chiarimenti (913 KB)

3. Responsabilità professionale
L’articolo 38 bis del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021 recante disposizioni urgenti in materia di attuazione del PNRR prevede che, a decorrere dalla conclusione del triennio formativo 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi sarà condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell’obbligo formativo individuale ECM dell’ultimo triennio utile.
Dal 2026, infatti, chi non sarà in regola con l’obbligo ECM del triennio concluso, rischierà di vedersi negata la copertura dalle polizze assicurative in caso di contenzioso. Come stabilisce la Legge Gelli-Bianco, che nel 2024 ha visto anche la pubblicazione dei decreti attuativi.

Il Decreto attuativo Legge Gelli, Pubblicato sulla GU n. 51 del 1-3-2024 il Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie”.

Il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure stabilisce i massimali minimi di garanzia per strutture e operatori sanitari, prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri e specifica l’oggetto della garanzia assicurativa, prevede un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività, a decorrere dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

4. Proroga dei termini dello “scudo penale”. Viene estesa fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave per i professionisti sanitari. Questa norma, introdotta durante l’emergenza Covid, si applica ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose (articoli 589 e 590 del Codice Penale) commessi nell’esercizio della professione sanitaria in contesti caratterizzati da una grave carenza di personale.
Con l’approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe è stata estesa la durata dello scudo penale sino al 31/12/ 2024. L’impunibilità degli esercenti le professioni sanitarie, tranne che nei casi di colpa grave, è stata prorogata sino alla fine del presente anno. Una misura, questa, nata nel pieno della crisi pandemica
a disciplinare la misura sono due commi dell’Art.4, l’8-septies e l’8-octies. In essi viene precisato che “[l]a limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.” Viene quindi defalcato il riferimento diretto alla situazione emergenziale pandemica,

5. Proroga dei termini del divieto di fatturazione elettronica ai pazienti per tutto il 2025.
L’art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024 (c.d. Decreto Milleproroghe) modificava l’art. 10- bis , comma 1, del D.L. n. 119/2018, stabilendo che, fino al 31 marzo 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.

Aggiornamenti ECM e milleproroghe (pdfA)

 

Ultimo aggiornamento

3 Aprile 2025, 18:15

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