Leggi e giurisprudenza
L’esercizio dell’attività professionale dell’odontoiatra presenta indubbio interesse in relazione all’esistenza di disposizioni legislative che statuiscono l’esercizio di tale attività a differenti e ben distinte figure professionali, quali quella del medico chirurgo specialista in odontostomatologia, quella del medico chirurgo abilitato alla professione odontoiatrica ed, infine, quella del laureato in odontoiatria e protesi dentaria.
Numerosa e particolarmente interessante appare la letteratura medico-legale in merito ai vari aspetti dell’esercizio professionale del laureato in odontoiatria e protesi dentaria.
Partendo dal lontano regolamento generale sanitario del 9 ottobre 1889, n. 6492, si è giunti, con le direttive comunitarie che avevano previsto, per tutti i Paesi CEE, all’istituzione di uno specifico corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Veniva quindi emanato il D.P.R. 18 febbraio 1980, n.35, che prevedeva l’adeguamento delle scuole di insegnamento universitario alla normativa comunitaria n.686, del 25 luglio 1978; nel frattempo, con la direttiva CEE n.687, veniva definito il campo di attività odontoiatrica, il cui articolo 5 così regolamentava: “Gli Stati Membri assicurano che i dentisti siano abilitati in generale ad accedere alle attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché all’esercizio di tali attività nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione al momento della notifica della presente direttiva”.
In seguito, la Legge 409/85 del 14 luglio ha definitivamente sancito l’istituzione della professione odontoiatrica, prevedendo, inoltre, che tale attività professionale potesse essere esercitata da coloro che fossero in possesso del diploma di laurea in odontoiatria, previo superamento di apposito esame di abilitazione, nonché dai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione e specialisti in ambito odontoiatrico, previa iscrizione in un diverso albo professionale, quest’ultimo incompatibile con l’iscrizione ad un altro albo. Con l’emanazione della succitata Legge si è potuto dare un fondamentale contributo, quale primo ed importante momento di delimitazione delle competenze ed avvio di un processo di riassetto nell’ambito delle professioni sanitarie principali.
In tal modo, la previsione legislativa di due distinte figure professionali esercenti l’attività odontoiatrica, di cui l’uno in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e l’altro laureato in medicina e chirurgia, eventualmente in possesso anche della specializzazione odontoiatrica, si presta a non poche difficoltà in merito alle precise mansioni di questi due differenti professionisti, che seppur in grado di esercitare una medesima attività, hanno, tuttavia, una preparazione e formazione professionale indiscutibilmente differente.
Ultimo aggiornamento
15 Gennaio 2013, 18:25