Funzioni del Consiglio Direttivo
Principali funzioni attribuite all’Ordine secondo quanto previsto dall’art.3 del DLCPS 233/1946.
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:
- compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine del Collegio;
- designare i rappresentanti dell’Ordine o del Collegio presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale e comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l’Ordine e il Collegio;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell’albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie tra sanitario e sanitario o tra sanitario e persone o enti, per ragioni di spese, onorari e per altre questioni inerenti l’esercizio professionale.
3.1 Tenere e pubblicare l’Albo dell’Ordine
Questa funzione, sia interna alla professione, sia di natura pubblicista, in quanto garantisce alla comunità che coloro ai quali ci si rivolge per ottenere prestazioni mediche sono in possesso della preparazione tecnica necessaria. Tutta l’organizzazione professionale si fonda sull’Albo. L’iscrizione, concessa solo ai possessori dei prescritti requisiti, è l’unico titolo che consente il legittimo esercizio della medicina e dell’odontoiatria. Il diritto del singolo professionista a stipulare il contratto di prestazione d’opera intellettuale per le professioni protette nasce con l’iscrizione e cessa con la cancellazione. Ai sensi dell’art. 1 del DLCPS 233/1946 l’ambito territoriale di competenza di ciascun Ordine è costituito dalla provincia. Allo stato attuale il nostro ordinamento prevede un unico Ordine cui è affidata la tenuta di due distinti albi professionali: quello dei Medici Chirurghi e quello degli Odontoiatri.
Struttura dell’Ordine e degli altri organi professionali
La struttura organizzativa è quella dettata dal DLCPS 233/1946, che ricostituisce gli Ordini dopo la parentesi fascista, fatte salve le modifiche introdotte a seguito della istituzione della professione di odontoiatria con la legge 409/1985.
4.1 L’Ordine provinciale
Sono organi dell’Ordine provinciale:
- l’Assemblea degli iscritti agli albi;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- le Commissioni dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Assemblea. Costituiscono l’assemblea tutti gli appartenenti all’Ordine cioè gli iscritti all’albo dei medici chirurghi o all’elenco speciale ex art. 11 Legge 382/1980, all’albo degli odontoiatri e all’annesso elenco transitorio dei dentisti abilitati.
Consiglio Direttivo. E’ questo il principale organo collegiale dell’Ordine, espressione diretta dell’assemblea degli iscritti che ne elegge i membri, nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei voti. Per l’elezione del Consiglio, ai sensi dell’art. 24,5 co., del DPR 221/1950 non è ammessa la delega. La composizione di tale organo è disciplinata dall’art. 2 del DLCPS 233/1946 e dell’art. 6 della Legge 409/1985. Infatti le due componenti dell’Ordine, cioè gli iscritti all’albo degli odontoiatri, concorrono alla formazione del Consiglio secondo diversi criteri, stabiliti nelle norme suindicate. Il Consiglio dura in carica tre anni (art.2,5 co., DLCPS 233/1946) ma, qualora nel corso del triennio i suoi componenti, per qualsiasi causa, si riducano a meno della metà o cessino tutti, si procede entro 15 giorni a elezioni suppletive, e i consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del triennio (art.22 DPR 221/1950). Il Consiglio dell’Ordine esercita tutti i poteri di gestione, amministra il patrimonio e approva le spese correnti e quelle in conto capitale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio. Il Consiglio provvede alla gestione del personale e alla definizione della pianta organica; esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li propone all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale; stabilisce la tassa annuale e le altre tasse previste dall’art. 4 del DLCPS n.233/1946, in misura strettamente necessaria a coprire le spese. Adotta regolamenti interni di funzionamento; convoca l’assemblea annuale e indice le elezioni ogni triennio. Infine al Consiglio direttivo sono demandate, per l’ambito territoriale di competenza dell’Ordine, tutte le funzioni attraverso le quali si realizza il governo e la tutela della professione, a esclusione di quelle trasferite alle Commissioni dell’art. 6 della Legge 409/1985. L’art. 3 della Legge istitutiva (DLCPS 233/1946), le elenca e le esplica sommariamente. Esse sono già state descritte, quali attribuzioni fondamentali dell’Ordine, nel precedente capitolo, al quale si rinvia.
Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario A questi quattro organi individuali – tutti eletti dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti – è demandata dalla legge la conduzione quotidiana dell’Ordine specie per quanto riguarda i rapporti con gli iscritti negli albi e con le autorità locali. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine nella sua unitarietà e assolve quindi le sue funzioni nei confronti, indistintamente, dei medici chirurghi e degli odontoiatri iscritti negli albi provinciali, quale sia l’albo nel quale egli stesso è iscritto. Il Vice Presidente svolge essenzialmente funzioni vicarie, prevedendo la legge che egli sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento e disimpegni le funzioni da questi eventualmente delegati ( art. 2 ultimo comma, DLCPS 233/1946). Data l’ampia dizione della norma, la delega può essere circoscritta a un determinato affare e può anche avere carattere continuativo purché riferita a un oggetto ben definito. Il Tesoriere è preposto all’amministrazione finanziaria e contabile dell’Ordine. Ha anzitutto la custodia e quindi la responsabilità dei contanti e dei valori dell’Ordine, tanto che il Consiglio Direttivo può imporgli il versamento di una cauzione. Il Consiglio può anche disporre che i valori eccedenti in un determinato limite siano depositati presso una cassa postale o un istituto di credito (art. 32 DPR 221/1950). Il Segretario, secondo quanto previsto dall’art. 31 DPR 221/1950, è responsabile del regolare andamento dell’ufficio. Sono ad esso affidati l’archivio, i verbali delle adunanze dell’assemblea del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell’art. 3 lett. g del DLCPS 13 Settembre 1946, n 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonchè gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati>>. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia Tesoriere.
Commissioni. La Legge 409/ 1985 ha istituito due nuovi organi collegiali in seno ai Consigli Direttivi degli Ordini provinciali e al Comitato centrale della Federazione nazionale. L’art. 6 della Legge cit., all’8 co., prevede infatti due “commissioni”, costituite, una, da componenti medici e, l’altra, da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi albi professionali. La commissione per gli iscritti all’albo degli odontoiatri si compone di cinque iscritti a detto albo che nelle elezioni abbiano conseguito il maggior numero di voti, ed elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Segretario (circolare FNOMCeO del 17 Gennaio 1997, n. 4 e Legge 423/1993).
Collegio dei Revisori dei conti. Organo eletto dall’assemblea degli iscritti con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo e durata in carica per lo stesso periodo. Secondo la previsione dell’art. 24 DPR 221/1950, esso è composto di tre membri effettivi e di uno supplente, scelti tra gli iscritti nell’albo ed estranei al Consiglio Direttivo.
Ultimo aggiornamento
2 Luglio 2013, 10:36