Crediti E.C.M. e certificazione – Banca dati Co.Ge.A.P.S.

Data:
30 Luglio 2019

L’obbligo dell’aggiornamento professionale è stato introdotto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e poi regolato più dettagliatamente dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Si segnala, inoltre, l’art. 3, comma 5, lettera b), della Legge 14 settembre 2011, n. 148 che, ancora una volta, prevede l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente.
Il successivo regolamento di esecuzione della normativa di cui trattasi (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), all’art. 7, entra specificatamente nel merito della formazione continua, rinnovando il tema dell’obbligatorietà e chiarendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Occorre subito evidenziare, però, che i contenuti del suddetto illecito dovranno essere correttamente individuati nell’ambito del Codice di Deontologia Medica e che, quindi, attualmente, a livello ordinistico non possono ancora considerarsi operative procedure disciplinari concernenti la violazione dell’obbligo di aggiornamento.
Per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Ordine professionale, fino a che si rimane iscritti all’Albo professionale.
L’ente preposto alla registrazione dei crediti ECM è il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafe delle Professioni Sanitarie), e ogni professionista può registrarsi nel portale per verificare la propria situazione.
Previa registrazione al portale del Co.Ge.A.P.S, l’interessato può:
– visualizzare i crediti formativi conseguiti sia a livello nazionale che regionale, (questi ultimi possono risentire dei tempi/modalità di trasmissione da parte delle regioni);
– richiedere la registrazione dei crediti individuali (tutoraggio, autoformazione, pubblicazioni, formazione all’estero);
– esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM non presenti in banca dati Cogeaps
– inserire e registrare esoneri ed esenzioni;
– programmare la propria formazione tramite la costruzione del Dossier Formativo.

Per ulteriori informazioni accedere al sito del Cogeaps http://www.cogeaps.it/

Il professionista potrà quindi comunicare direttamente con il  back office del Co.Ge.A.P.S. dalla propria area riservata del portale del Consorzio, oppure via mail e/o telefono, e inviare documentazione via fax se necessario.

Nello specifico il back office del Co.Ge.A.P.S. ha facoltà di inserire, secondo un processo in linea con la normativa vigente e concordato con la Segreteria della Commissione Nazionale:

  • Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia
  • Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche
  • Crediti ECM individuali per Autoformazione (riservata a liberi professionisti)
  • Crediti ECM individuali per tutoraggio
  • Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai provider
  • Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati

Tel. 06/36000893
Per comunicazioni istituzionali: info@cogeaps.it
Per richieste di informazioni, segnalazioni e quesiti da parte dei professionisti sanitari: ecm@cogeaps.it

L’accesso sarà possibile previa registrazione al portale accedendo al link http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

FORMAZIONE E.C.M.
Le nuove regole per il triennio 2017 – 2019

 1. Obbligo Formativo triennio 2017 – 2019 e flessibilità
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato il numero di 150 crediti formativi da acquisire nel triennio
Sono stati aboliti i  limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti il criterio della flessibilità, e quindi ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisti. I crediti potranno essere acquisiti anche tutti nello stesso anno solare. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).
Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.
Altre limitazioni:
– Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
– Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

2. Bonus, riduzioni del debito formativo e premialità per la regolarità formativa pregressa
Nel triennio 2017 – 2019 varranno solo due riduzioni:
– un bonus  di 30 crediti se  nel triennio 2014 – 2016  si sono raggiunti tra i 121 e 150 crediti
– un bonus  di 15  crediti se  si sono ottenuti nel triennio 2014 – 2016 dagli 81  ai 120 crediti

Mentre nel triennio che si concluderà a dicembre, si aveva diritto ad  uno sconto di 45 crediti qualora nel triennio precedente  si fossero  acquisiti da  105  a 150 ECM, oppure si poteva beneficiare della riduzione di 30 crediti se  il  bilancio   era tra i 51  e  i 100  ECM ed infine  di 15  crediti se il totale  dei  crediti ottenuti sempre nel triennio precedente era tra  i 30 e i 50.

Crediti triennio 2014-2016 Riduzione Obbligo formativo triennio 2017-2019
80 – 120 15 135
121 – 150 30 120
Crediti triennio 2011-2013 Riduzione Obbligo formativo triennio 2014-2016
30 -50 15 135
51 – 100 30 120
101 – 150 45 105

 3. Medico competente e scadenze E.C.M.

Come per lo scorso triennio (2011 – 2013), anche per il triennio E.C.M. 2014 – 2016, sarà facoltà del professionista colmare eventuali debiti formativi entro la fine del 2017 (D.M. 4 Marzo 2009), ferma restando la sospensione dall’inserimento dell’elenco nazionale ministeriale.
Sarà poi necessario comunicare (dal 1 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018) al Ministero della Salute e all’Ordine dei Medici di appartenenza il completamento del triennio formativo ECM (2014 – 2016).
In caso di mancata comunicazione il Ministero della Salute provvederà alla cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici competenti dei professionisti inadempienti.
La reiscrizione avverrà solo con il raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017 – 2019).

Per il Triennio 2017 – 2019:

  • al raggiungimento del 70% dei crediti: reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014 – 2016
  • conseguimento del 100% dei crediti entro il 31.12.2020
  • invio autocertificazione tra il 01.01.2020 ed il 15.01.2021

Si sottolinea che la violazione dell’obbligo di formazione continua può quindi comportare la perdita di uno dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di “medico competente” (art. 38, comma 3, D.Lgs. 81/08). Il medico competente oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici, può ottenere il rilascio del certificato di assolvimento dell’obbligo formativo attestante l’acquisizione di almeno il 70% dei crediti formativi ECM nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

4. Dossier Formativo

Nel triennio 2017 – 2019 entrerà a regime il Dossier Formativo,  senza obbligo  di adesione, che  potrà garantire  un bonus  di 30 crediti. 

5. Formazione individuale: Autoformazione, Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche), Tutoraggio individuale, Formazione all’estero

Per il triennio 2017 – 2019 i crediti maturabili con la formazione individuale, tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze) non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale.

 5.a Autoformazione

L’attività di Autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi. Per il triennio 2017 – 2019 il numero dei crediti riconoscibili per attività di Autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale

Tutti i professionisti (sia dipendenti che liberi professionisti) potranno autocertificare crediti per autoformazione nella misura del 20% nel triennio.

5.b Ricerca scientifica (Pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)

Pubblicazioni scientifiche
N. 3 crediti se primo e/o ultimo nome e N. 1 credito se altro nome

Sperimentazioni cliniche
N. 2 crediti per sperimentazioni fino a 6 mesi
N. 4 crediti da 6 mesi a 12 mesi
N. 8 crediti oltre i 12 mesi

5.c Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale maturano il diritto al riconoscimento di n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

5.d Formazione individuale all’estero

Ad un evento che si svolge all’estero, accreditato dalla Commissione nazionale ed erogato da un provider ECM, vengono riconosciuti ai professionisti sanitari il 100% dei crediti.
Sono previste due possibilità rispetto alla formazione individuale all’estero:

Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) (Manuale Formazione professionista sanitario e Allegati – §3.4.1)

b) Formazione individuale svolta all’estero, in uno dei paesi indicati dalla delibera della CNFC, presso enti NON inseriti nella suddetta Lista (Manuale Formazione professionista sanitario e Allegati – §3.4.2)

6. Recupero dell’obbligo formativo del triennio 2014 – 2016

I professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti conformazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.
Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile.
Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normative di legge.

7. Esoneri ed Esenzioni

L’esonero e l’esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista.
Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.
L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Le esenzioni costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3dell’obbligo formativo.
L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione. I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.

8. Sanzioni

La violazione dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare.
Il Codice di Deontologia Medica, all’articolo 19, prevede che «il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua assolvendo agli obblighi formativi mentre l’Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e valutare eventuali inadempienze».
La Certificazione ECM è ormai requisito per:

  • Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
  • Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
  • Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
  • Iscrizione Albo dei Medici Competenti
  • Impiego nel privato accreditato
  • Impiego in alcuni Enti Pubblici

Documento ECM Triennio 2014-2016 e Triennio 2017-2019 – La certificabilità
Manuale Formazione professionista sanitario e Allegati

Co.Ge.A.P.S.
Age.na.s.

Ultimo aggiornamento

25 Settembre 2019, 12:59

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