E.C.M. Obbligo formativo triennio 2017 – 2019 e completamento del triennio 2014 – 2016
Data:
29 Dicembre 2017
Documento formazione ECM (pdf)
FORMAZIONE E.C.M.
Triennio 2014 – 2016 e proroga
La Commissione nazionale per la formazione continua ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni per il triennio 2014-2016.
Si ricorda che la Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito che il professionista sanitario avrà tempo fino al 31 dicembre 2017 per mettersi in regola con i crediti ECM dello scorso triennio 2014-2016, nella misura massima del cinquanta per cento (50%) del proprio obbligo formativo.
Possono mettersi in regola con i crediti ECM mancanti solo coloro che alla data del 31/12/2016 hanno conseguito almeno 75 crediti ECM, ovvero la metà del fabbisogno di 150 crediti dell’intero triennio 2014-2016.
Sono da considerarsi esclusi dal conteggio dei 150 crediti eventuali esoneri ed esenzioni dall’obbligo degli ECM.
È importante sapere che i crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.
Solo una volta soddisfatto il debito formativo, si iniziano ad accumulare i crediti per il nuovo triennio 2017-2019 rimane invariato (150 crediti complessivi).
Le regole per il triennio 2017 – 2019
Obbligo Formativo triennio 2017 – 2019 e flessibilità
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha confermato il numero di 150 crediti formativi da acquisire nel triennio
Sono stati aboliti i limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti il criterio della flessibilità, e quindi ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisti. I crediti potranno essere acquisiti anche tutti nello stesso anno solare.
- Bonus, riduzioni del debito formativo e premialità per la regolarità formativa pregressa
Nel prossimo triennio 2017 – 2019 varranno solo due riduzioni:
- un bonus di 30 crediti se nel triennio 2014 – 2016 si sono raggiunti tra i 121 e 150 crediti
- un bonus di 15 crediti se si sono ottenuti nel triennio 2014 – 2016 dagli 81 ai 120 crediti
Medico competente e scadenze E.C.M.
Come per lo scorso triennio (2014 – 2016), anche per il triennio E.C.M. 2017-2019, i “medici competenti” per poter svolgere le loro funzioni sono tenuti a conseguire i crediti ECM nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” in materia di medicina del lavoro, medicina legale, igiene e medicina preventiva: occorre specificare la disciplina all’organizzatore al momento dell’iscrizione al corso, riservando il restante 30% ad altre discipline.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma ECM ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
Al compimento di ogni ciclo triennale, all’inizio dell’anno successivo occorre inviare ad inviare al Ministero della Salute l’autocertificazione attestante il conseguimento del 70% dei crediti ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco Nazionale.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare (dal 1 gennaio 2017 al 15 gennaio 2018) al Ministero della Salute il completamento del triennio formativo ECM (2014 – 2016).
Si ricorda che, per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.
In caso di mancata comunicazione il Ministero della Salute provvederà alla cancellazione dall’Elenco Nazionale dei Medici competenti dei professionisti inadempienti.
La cancellazione dall’elenco del professionista, che non ha completato il suo percorso formativo, non consente di esercitare la funzione di medico competente poiché tutti gli atti posti in essere da medici competenti che non abbiano il requisito formativo di cui all’articolo 38, comma 3, sono illegittimi.
La reiscrizione avverrà solo con il raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017 – 2019).
Possiamo riassumene così le scadenze per i medici competenti:
Triennio ECM 2014-2016
- Invio autocertificazione: dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2018
• Cancellazione dall’albo in caso di mancata comunicazione
• Reiscrizione solo con raggiungimento del 70% dei crediti del successivo triennio formativo (2017-2019)
Triennio 2017-2019
- Al raggiungimento del 70% dei crediti: reiscrizione se inadempienti per il triennio 2014-2016
• Raggiungimento del 100% dei crediti entro il 2020
• Invio autocertificazione tra il 1 gennaio 2020 e il 15 gennaio 2021.La verifica sulla formazione ECM sarà effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Provider a Co.Ge.A.P.S. Pertanto i professionisti iscritti all’elenco dei medici competenti dovranno verificare sul portale del Co.Ge.A.P.S. eventuali difformità relative ai dati della formazione ECM, trasmessi dai Provider, e ove necessario a segnalarlo al Co.Ge.A.P.S.I medici competenti che accedono al portale Co.Ge.A.P.S. (vedi paragrafo successivo su controllo, verifica e aggiornamenti crediti) devono “qualificarsi” come tali flaggando l’apposita casella di Medico compente.
Il sistema fornirà automaticamente la situazione aggiornata calcolata non soltanto in relazione al totale dei crediti già pervenuti dagli organizzatori di eventi ma anche al calcolo del 70% nella specifica disciplina o equipollenti.
E’ consigliabile che il medico competente comunichi, direttamente al portale Co.Ge.A.P.S., eventuali esenzioni e/o esoneri, crediti individuali quali crediti esteri, tutoraggio individuale, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche al fine di perfezionare la propria corretta posizione nei confronti del sistema di Educazione Continua in Medicina.
Dossier Formativo
- Nel triennio 2017 – 2019 entrerà a regime il Dossier Formativo, senza obbligo di adesione, che potrà garantire un bonus di 30 crediti.Autoformazione
- Tutti i professionisti (sia dipendenti che liberi professionisti) potranno autocertificare crediti per autoformazione nella misura del 10% nel triennio
Sanzioni
- a violazione dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare, ma è stato evidenziato che, per il professionista inadempiente, ci potrebbero essere conseguenze negative, quali rincari assicurativi ed ostacoli agli scatti di carriera, oltre alle ben note conseguenze per quel professionista che svolge attività di medico competente. Non ci sono le sanzioni ma la Certificazione ECM è ormai requisito per:
- Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
- Iscrizione Albo dei Medici Competenti
- Impiego nel privato accreditato
- Impiego in alcuni Enti Pubblici
CONTROLLO, VERIFICA E AGGIORNAMENTO CREDITI ECM – IL COGEAPSL’ente preposto alla registrazione dei crediti ECM è il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafe delle Professioni Sanitarie) ogni professionista può registrarsi per verificare la propria situazione.
Ogni professionista, previa registrazione al portale del Co.Ge.A.P.S, può:
- visualizzare i crediti formativi conseguiti sia a livello nazionale che regionale, (questi ultimi possono risentire dei tempi/modalità di trasmissione da parte delle regioni);
- qualificarsi come “medico competente” contrassegnando l’apposita casella nella sezione professione;
- richiedere la registrazione dei crediti individuali (tutoraggio, autoformazione, pubblicazioni, formazione all’estero);
- inserire e registrare esoneri ed esenzioni;
- programmare la propria formazione tramite la costruzione del Dossier Formativo.
Per ulteriori informazioni accedere al sito del Cogeaps http://www.cogeaps.it/
Il professionista potrà quindi comunicare direttamente con il back office del Co.Ge.A.P.S. dalla propria area riservata del portale del Consorzio, oppure via mail e/o telefono, e inviare documentazione via fax se necessario.
Nello specifico il back office del Co.Ge.A.P.S. ha facoltà di inserire, secondo un processo in linea con la normativa vigente e concordato con la Segreteria della Commissione Nazionale:
- Crediti ECM individuali per formazione effettuata all’estero e non accreditata in Italia
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche
- Crediti ECM individuali per Autoformazione (riservata a liberi professionisti)
- Crediti ECM individuali per tutoraggio
- Crediti ECM mancanti di formazione accreditata non trasmessi dai provider
- Riportare l’attività professionale in particolare indicando la qualifica di Medico Competente
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati
Tel. 06/36000893
Per comunicazioni istituzionali: info@cogeaps.it
Per richieste di informazioni, segnalazioni e quesiti da parte dei professionisti sanitari: ecm@cogeaps.itL’accesso sarà possibile previa registrazione al portale accedendo al link
Ultimo aggiornamento
29 Dicembre 2017, 14:07