Tariffario
Tariffario Minimo Nazionale
La materia degli Onorari professionali per le prestazioni medico chirurgiche ed odontoiatriche è stata oggetto di “liberalizzazione” ad opera del cosiddetto “Decreto Bersani”, Legge 248/2006.
Dal 2006 il Tariffario Minimo Nazionale delle prestazioni mediche, così come tutti i tariffari minimi di categoria, è stato abolito con l’art. 2, lett. A, della Legge 04.08.2006 n. 248, di conversione del D.L. 04.07.2006, n. 223 (c.d. Legge Bersani).
In precedenza, in forza della Legge 21.02.1963, n. 244 e del D.P.R. 17.02.1992, era previsto un tariffario minimo per le prestazioni, cui i Medici chirurghi e gli Odontoiatri erano tenuti ad attenersi, non potendo praticare tariffe a valori inferiori a quelli previsti dalle citate norme.
Come dato “storico” si mantiene la pubblicazione del Tariffario completo approvato con D.P.R. 17 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128, S.O., del 2 giugno 1992.
Si precisa che sebbene la normativa preveda a tutt’oggi importi espressi in lire, per venire incontro agli iscritti, l’Ente ha provveduto alla conversione degli stessi in euro.
La conversione effettuata con una semplice operazione matematica non ha alcun valore ufficiale.
Onorario professionale ed equo compenso
In materia di onorario vige il principio generale secondo cui “la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino l’onorario, che va accettato preventivamente e sottoscritto da entrambi.
In caso di contenzioso per il pagamento dell’onorario, laddove il compenso non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, ai sensi dell’art. 2233 cc viene determinato in sede giudiziale, sentito il parere dell’Ordine presso il cui Albo è iscritto il professionista.
L’articolo 54 del Codice Deontologico impone al professionista di tenere un comportamento chiaro e trasparente fin dall’inizio con l’assistito, per quanto riguarda gli aspetti economici della prestazione, che ben si accorda con la liberalizzazione tariffaria imposta dalla legge n. 248/2006.
Nell’attuale panorama normativo vige ormai il diritto all’Equo compenso, definito dall’articolo 1 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 10) come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti:
– per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, i valori presi a riferimento sono attualmente quelli stabiliti da Decreto ministeriale n. 140/2012, che dovranno essere comunque aggiornati
– per gli avvocati: dal D.M. emanato in conformità alla legge forense (attualmente il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022)
– per le professioni non ordinistiche dovrà essere adottato entro 60 giorni un apposito decreto dal ministero delle imprese e del made in Italy.
L’equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.)
Comunicazione FNOMCeO n. 57 del 09.05.2023 – Equo compenso prestazioni
Ultimo aggiornamento
19 Luglio 2024, 12:48