FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) adempimenti in capo agli esercenti la libera professione odontoiatrica e medica. Chiarimenti della FNOMCEO in riscontro a richiesta dell’ANDI
Data:
1 Aprile 2026
La FNOMCeO è intervenuta con una nota di chiarimenti in merito ad una specifica richiesta dell’ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – in merito all’obbligo di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico introdotto dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e Bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 articolo 1 commi 317- 318) che ha previsto che dal 2025 tutte le ricette mediche siano emesse in formato elettronico anche allo scopo di poter affluire direttamente al sistema del Fasciolo Sanitario Elettronico del cittadino, adempimento inizialmente previsto sino al 31.12.2025 e reso permanente dal comma 10 – quinques dell’art. 5 del D.L. 200/2025 convertito in legge 27 febbraio 2026 n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Nella nota si evidenzia, in particolare, che allo stato della normativa primaria nazionale, NON si rinviene una previsione espressa che imponga in modo generalizzato l’obbligo di alimentazione del FSE in capo all’ODONTOIATRA che eserciti la professione esclusivamente in regime libero – professionale privatistico puro, in assenza di accreditamento o convenzionamento con il SSN, fatte salve eventuali disposizioni regionali attuative o specifiche previsioni organizzative che possano disciplinare forme di interoperabilità o conferimento documentale anche per i professionisti non accreditati o convenzionati.
Dalle verifiche effettuate, allo stato attuale, NON risultano disposizioni attuative in merito della Regione Sardegna.
Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni regionali che dispongano diversamente, il libero professionista medico o odontoiatra che eserciti in regime privatistico puro NON risulta destinatario di un obbligo diretto e automatico di alimentazione del FSE analogo a quello previsto per i professionisti che operano nell’ambito del SSN.
Si può, eventualmente, configurare una FACOLTÀ posta in capo al professionista.
Relativamente al profilo sanzionatorio, le norme richiamate NON prevedono, allo stato, una specifica sanzione amministrativa diretta e tipizzata nei confronti del libero professionista in regime privatistico puro che non alimenti il FSE, in assenza di un obbligo giuridico espresso.
Ultimo aggiornamento
1 Aprile 2026, 11:12
OMCeO Sassari