Comunicato Associazione “Tutela medici fiscali Inps non profit”

Data:
10 Aprile 2025

In un’ottica di collaborazione tra colleghi, si pubblica un comunicato ricevuto dall’Associazione “Tutela medici fiscali Inps non profit”: “Assenze immotivate visita fiscale”
Abbiamo ricevuto dalla dott.ssa Rossella Cascetta, Presidente dell’Associazione “Tutela dei medici fiscali INPS non profit” (costituita a Perugia il 20.07.2024 e con sede a Perugia) una comunicazione che, in un’ottica di collaborazione tra colleghi, diffondiamo.
Con il comunicato in oggetto si intende richiamare l’attenzione del medico curante sull’esigenza di informare il paziente/lavoratore, al momento del rilascio di una certificazione di malattia che importi l’astensione dal lavoro, dell’obbligo di fornire al medico tutti gli elementi utili per consentire al medico fiscale che dovrà effettuare la visita di controllo un’agevole individuazione dell’abitazione di reperibilità indicata durante la malattia.
Talvolta, infatti, l’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico, pur essendo corretto, non è sufficiente al medico fiscale al fine di reperire il lavoratore da sottoporre a visita di controllo.
Pertanto, in presenza di particolari problemi logistici (a titolo esemplificativo portoni non ben visibili, contrade non indicate sul navigatore ect.) che potrebbero impedire al medico fiscale di rintracciare il lavoratore, nel certificato medico è necessario indicare ulteriori e dettagliati elementi utili.
Si evidenzia l’obbligo di diligenza posta in capo al paziente /lavoratore nel fornire al medico tutti gli elementi utili nel dettaglio per consentire il suo reperimento stabilito da diverse sentenze della Corte di Cassazione.
E’ censurabile qualsiasi condotta atta ad impedire il controllo sanitario per negligenza incuria o altro motivo, sussistendo l’obbligo di cooperazione in capo all’ assicurato per la realizzazione del fine di impedire abusi di tutela”.
Si ricorda inoltre che la mancata visita di controllo comporta una sanzione immediata nei confronti del lavoratore fino al mancato pagamento di 10 giorni di malattia per il primo caso e nei casi successivi sanzioni più pesanti.
L’ “Associazione medici fiscali” evidenzia che il 90% delle sanzioni applicate ai lavoratori sono dovute a mancate visite riconducibili a problemi di reperibilità degli stessi.
Si ricorda inoltre che il lavoratore da solo può cambiare l’indirizzo di reperibilità sul sito Inps o sull’ App IO.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare sul sito istituzionale INPS in materia di visite fiscali aggiornate al 22 dicembre 2023

Inps – Sportello Cittadino per le visite mediche di controllo
Faq-sulle-visite-fiscali-agg-22-dic-2023-2
30settembre 2024_INPS_Guida_sostegni_RGB_certificazione di malattia
Messaggio INPS n. 4640 del 22.12.2023 

Ultimo aggiornamento

10 Aprile 2025, 11:51

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