E.C.M. – Proroga al 31.12.2025 dello spostamento crediti formativi per il triennio 2020 – 2022
Data:
15 Maggio 2024
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua con la Delibera n. 6 del 24.04.2024 ha stabilito la data del 31.12.2025 quale termine entro il quale poter effettuare lo spostamento dei crediti sulla piattaforma CoGeAPS.
Pertanto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022, i crediti ECM acquisiti entro il 31/12/2023 potranno essere spostati al triennio 2020/2022 entro il 31.12.2025.
E’ necessario che il professionista si registri sul sito www.cogeaps.it che gestisce l’anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani.
Una volta effettuata la registrazione, è necessario completare i dati della propria anagrafica indicando anche l’attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l’esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.
Il professionista troverà l’elenco dei crediti ECM derivanti dalla partecipazione ad iniziative formative residenziali, a Distanza – FAD – ed i crediti che ha accumulato per ciascun triennio.
E’ importante ricordare che i provider, ossia gli organizzatori di eventi accreditati ECM, hanno 90 giorni di tempo, dalla data di conclusione dell’evento formativo, per trasmettere i dati del convegno al COGEAPS.
Delibera CNFC n. 6 del 24.04.2024 Spostamento dei crediti
Si informa inoltre che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 24 aprile 2024, ha approvato la delibera n. 5 in materia di vaccini e strategie vaccinali, che riconosce un bonus ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali.
Il bonus consiste nell’ottenere crediti per il triennio 2026-2028, pari al numero di crediti conseguiti nel triennio 2023-2025 su tale tematica. Fino a un massimo di 10 crediti”. Se collezionati nella totalità necessaria, quindi, i 10 crediti andranno a ridurre l’obbligo formativo 26-28 e permetteranno al professionista di partire con 140 crediti da totalizzare, invece di 150.
Ultimo aggiornamento
16 Maggio 2024, 10:32