Certificazioni in ambito sportivo – Linee Guida del Ministero della salute
Data:
24 Novembre 2023
Nota esplicativa del Ministero della Salute in materia di “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”
Il Ministero della Salute ha pubblicato una nota esplicativa del 16 giugno 2015 inerente alle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” emanate con decreto dell’8 agosto 2014 (GU n. 243 del 18 ottobre 2014), definendo gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio di tali certificati.
La nota risponde alle richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza o meno dell’obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Il Ministero della Salute con nota esplicativa del 16 giugno 2015, si è pronunciato ribadendo i principi e le definizioni ed introducendo, altresì, il principio di distinzione tra le diverse tipologie di tesseramento, ai fini della sussistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria, ponendo a carico del CONI l’indicazione di tali attività distinte, nell’ambito dell’attività non agonistica:
- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
- tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
- tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
Il CONI, in data 10 giugno 2016, ha precisato che:
- per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico;
- i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria (fermo restando che è sempre consigliato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva)
- i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria
Le Certificazioni in ambito sportivo
Decreto Ministero Salute 24.04.2013
- Attività NON agonistica
- Attività Ludico-motoria
- Attività Ludico-motoria con particolare elevato impegno cardiovascolare
- Attività Agonistica
- Attività Agonistica per disabili
ATTIVITA’ NON AGONISTICA
I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati:
- dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti
- dal medico specialista in medicina dello sport
- dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano
I Medici aventi potestà certificatoria in materia di attività sportiva non agonistica sono stabiliti dall’art.10-septies della Legge 30 ottobre 2013, n. 125
Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministro della salute (Legge 30.10.2013, n. 125 – art. 10-septies)
Il modello del certificato è predefinito ed immodificabile (Allegato C).
Certificato idoneità attività sportiva non agonistica Allegato C
ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA O AMATORIALE
Coloro che praticano attività ludico motoria o amatoriale non sono obbligati a sottoporsi a visita medica che attesti l’idoneità allo svolgimento dell’attività stessa.
Qualora il paziente chieda ad un medico abilitato alla professione, il rilascio di un certificato di questo tipo, il sanitario può comunque farlo.
Questa certificazione può essere rilasciata da tutti i medici abilitati alla professione.
Tale certificazione è per i soggetti che svolgono attività sportiva o fisica, se non tesserati alle federazioni sportive nazionali, discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Esempio: nuoto, palestra, calcetto, sci, ecc. svolti da soggetti non tesserati.
La soppressione dell’obbligo non comporta la soppressione della certificazione in sé, che di conseguenza è facoltativa.
La certificazione per tale attività può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi. Rimane un rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata da tutti i medici iscritti all’Ordine dei Medici.
La certificazione è rilasciata su apposito modello predefinito e può prevedere limitazioni (es. attività solo isotonica o isometrica lieve, moderata, ecc.) I medici della FMSI per indicazione della stessa hanno un indirizzo di effettuare un ECG basale contestualmente alla visita. La certificazione ha validità annuale.
Certificato idoneità attività ludico-motoria Allegato B
ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA CON PARTICOLARE ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludicomotorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
Certificato idoneità attività sportiva di particolare impegno cardiovascolare Allegato D
Normativa di riferimento:
– Linee Guida D.M. 08.08.2014
– Nota esplicativa Ministero salute 16.06.2015
– Circolare_CONI_Certificazione_medica_attivita__sportiva_non_agonistica 10.06.2016
– Comunicazione n. 40/2015 – _Attività sportiva non agonistica-
– Comunicazione FNOMCEO n. 82/2014 Certificati medici per attività sportiva non agonistica: i chiarimenti della Federazione
– Comunicazione FNOMCeO n. 89/2014 – Approvazione linee guida certificati medici attività sportiva non agonistica
– Legge 30.10.2013, n. 125 – art. 10-septies
Ultimo aggiornamento
27 Novembre 2023, 12:50