Triennio Formativo 2020 – 2022 e Crediti Formativi – Banca dati Co.Ge.A.P.S.

Data:
5 Dicembre 2022

La Formazione Continua in Medicina – E.C.M.


Obbligo formativo Triennio 2020 -2022
La Commissione Nazionale per la formazione continua, con Delibera del 18 dicembre 2019, ha stabilito per il triennio 2020-2022 di mantenere l’obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, quale il bonus per l’implementazione del Dossier formativo, il Bonus Covid, ecc….
L’acquisizione dei crediti formativi stabiliti dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.
I provider hanno tempo 90 giorni per poter inserire gli eventi accreditati, pertanto al fine di conoscere la propria posizione, occorre accedere al COGEAPS attraverso un’identità digitale, quale SPID o CIE.
I novanta giorni per i corsi FAD decorrono dalla data di scadenza dell’accreditamento del Corso a distanza. Il termine di scadenza dell’evento FAD – Formazione a Distanza – è indicato nelle informazioni relative al corso.
La Commissione nazionale per la formazione continua, ha approvato e disposto la pubblicazione sul sito AGENAS e l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019, i seguenti Manuali:”
Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM
Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è stato prorogato alla data del 30.06.2022.

Infatti la Commissione Nazionale ECM in data 14/12/2021 ha deliberato che, ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.

Con la medesima Delibera del 14.12.2021 inoltre, la Commissione ECM ha previsto:

1) Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S., procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014/2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017/2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017/2019.

2) Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

3) La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

L’acquisizione dei crediti anche per triennio 2020 – 2022 non prevede:
alcun vincolo annuale, quindi l’interessato potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. I crediti potranno essere conseguiti anche tutti nello stesso anno solare. La commissione nazionale con delibera del 25.10.2018 ha abolito i limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti sanitari il criterio della flessibilità.
limiti circa le tipologie di corsi ECM, cioè corsi residenziali, corsi di formazione sul campo, corsi di formazione a distanza, con cui acquisirli, anche se può essere più opportuno organizzare la propria formazione bilanciando le differenti tipologie di corsi ECM. non ci sono vincoli sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni nè sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).

Il professionista sanitario può chiedere, in qualsiasi momento, al proprio Ordine professionale di appartenenza,  l’ATTESTAZIONE del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale CERTIFICAZIONE del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio.

Il professionista può verificare la propria posizione E.C.M. accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it/login/ tramite SPID o CIE.

ESONERI / ESENZIONI
Esoneri (il professionista sanitario non sospende l’esercizio dell’attività professionale)

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza in Italia o all’estero di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze in ambito sanitario dei professionisti sanitari dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso e pertanto non saranno applicabili esoneri nel periodo di frequenza che va oltre la durata legale (fuori corso).
L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e attività in materie di carattere sanitario, in Italia o all’estero:
1. laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano 60 CFU;
2. corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
3. corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
4. corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
5. corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
6. corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario.

Procedura per l’inserimento della richiesta di ESONERO

Esempio n. 1: Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo concluderà nel Giugno 2026, può richiedere l’esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.
In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

Si precisa dunque, che la richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo.

Esempio n. 2: Se il professionista vuole richiedere l’esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell’anno successivo (quindi la richiesta per l’anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l’anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l’anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024)

Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene tuttavia concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Esenzioni (il professionista sanitario sospende la propria attività professionale)

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario.
Costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai
h) C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
i) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
j) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
k) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
l) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
m) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
n) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
o) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
p) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Medici in formazione specialistica
Si precisa che il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo Professionale decorre dall’anno successivo alla data di iscrizione all’Ordine professionale.
Medici in formazione specialistica, compresi i corsisti in medicina generale, sono esonerati dal conseguimento dei crediti formativi per il periodo in cui svolgono attività formativa.
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
L’esonero, quindi, non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2020 a gennaio 2021, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2020, ossia per l’anno 2020 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal professionista per le tipologie indicate precedentemente.

Procedura per l’inserimento della richiesta di ESONERO

Esempio n. 1: Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo concluderà nel Giugno 2026, può richiedere l’esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.
In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

Si precisa dunque, che la richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell’intero periodo dell’esonero che si sta richiedendo.

Esempio n. 2: Se il professionista vuole richiedere l’esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell’anno successivo (quindi la richiesta per l’anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l’anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l’anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024)

Si evidenzia che per il periodo in cui non ci si avvale dell’esonero, permane l’obbligo per tutti i medici specialisti, in quanto potenziali prescrittori, di conseguire almeno il 10% dell’obbligo formativo maturando crediti formativi in materia di Radioprotezione.
Si precisa che la percentuale dei crediti da conseguire in materia di radioprotezione è calcolata sul totale dell’obbligo formativo al netto dei bonus e degli esoneri/esenzioni.
Per procedere è necessario registrarsi sul portale Cogeaps, dall’area riservata e compilare l’autodichiarazione reperibile sullo stesso sito. 
Per poter accedere ai tuoi dati e per controllare la tua situazione ECM sarà sufficiente registrarsi al sito https://application.cogeaps.it/login  accedendo esclusivamente tramite SPID o se si dispone di CIE 3.0.
Non appena inserita la richiesta di esonero o esenzione sotto forma di autocertificazione, questa verrà validata dal sistema e la posizione relativa ai propri crediti ECM sarà immediatamente ricalcolata e aggiornata.

Oltre alle attività erogate dai Provider e quindi accreditate al programma di Educazione continua in medicina, sono previste altre tipologie di Formazione E.C.M. ai fini del conseguimento dei crediti formativi.
Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider

FORMAZIONE INDIVIDUALE
Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche, studi e ricerca, corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica)
Tutoraggio individuale
Formazione all’estero
Autoformazione, lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche, per la quale è previsto, per il triennio 2017- 2019 e triennio 2020 – 2022, l’ampliamento dal 10% al 20% dell’obbligo formativo triennale

RICERCA SCIENTIFICA
Pubblicazioni scientifiche
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web ofScience l Web ofKnowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:  n. 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding), n. 1 credito (se in posizione non preminente).
Sperimentazioni cliniche
I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito.
A conclusione di tale attività sono riconosciuti i seguenti crediti:
• 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi
• 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi
• 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.
I crediti verranno attribuiti in base alla dichiarazione del professionista sanitario da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori.

TUTORAGGIO INDIVIDUALE
I professionisti sanitari che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

  • Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie.

Tra questi rientrano Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti

  • il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

FORMAZIONE ALL’ESTERO
ENTI INSERITI NELLA LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione)
È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati) fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dallaCNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). (vedi manuale a fondo pagine)

ENTI NON INSERITI NELLA LEEF
Le attività di formazione individuale svolte all’estero nell’ambito di un programma di formazione professionale continua presso enti non inseriti nella LEEF danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

a. nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all’estero e non il numero delle ore si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
b. nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
c. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione) si applica il criterio delle ore (come da punto b)
d. nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate le informazioni del numero dei crediti e del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

AUTOFORMAZIONE
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di  monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.
Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione da parte del professionista sanitario della documentazione attestante l’attività svolta. Ciascun professionista sanitario potrà inserire autonomamente sul portale del COGEAPS i crediti acquisiti mediante le varie modalità di Formazione individuale. Dopo opportuna validazione da parte del COGEAPS sarà possibile visionare il numero di crediti maturati.
È quindi opportuno verificare i crediti ECM acquisiti direttamente sul portale COGEAPS  (il Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie)

Il professionista può prendere visione della propria posizione formativa mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps, (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) accedendo all’area riservata mediante identità digitale o attraverso l’APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare.

Obbligo formativo ECM in radioprotezione
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all’art. 162, comma 4, in materia di “Radiazioni ionizzanti” ha sancito l’obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescriventi.
L’obbligo di acquisire nel triennio 20202022 crediti formativi in tema di radioprotezione è stato ribadito con una nota del Ministero della Salute, la quale specifica che la normativa riguarda i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione e sono tenuti alla formazione e aggiornamento ECM dì radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri”.
Pertanto tutti i professionisti sono interessati dalla norma, quali i Medici di Medicina Generale, i Pediatri, i Medici specialisti e degli Odontoiatri, inclusi coloro che esercitano quali liberi professionisti e i medici legali, che sono nella condizione di poter richiedere e motivare esami radiologici nell’ambito di procedure medicolegali o assicurative ai sensi dell’art. 169, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 101/2020.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 12.11.2021 ha adottato una importante
delibera in materia di radioprotezionedel paziente, in ottemperanza all’art. 162, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Per il triennio 20202022 “i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, (omissis) e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.
Il Ministero definisce le Attività radiodiagnostiche complementari, le attività di ausilio
diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere
strumentale propri della disciplina, purchè contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto
all’espletamento della procedura specialistica (D. Lgs. 101/2020, art. 7, comma 8).
Il Decreto 101/2020 sulla Radioprotezione obbliga gli odontoiatri a raccogliere nell’ambito del triennio
formativo ECM (20202022) il 15% dei crediti specifici in materia di radioprotezione.

Si precisa che la percentuale dei crediti da conseguire in materia di radioprotezione è calcolata sul totale
dell’obbligo formativo al netto dei bonus e degli esoneri/esenzioni.
La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per
l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo
restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del
triennio.

Il professionista sanitario è tenuto a precisare, attraverso la
piattaforma del CoGeAPS, se l’attività di
autoformazione è riferibile, anche per il triennio 20202022, alla “radioprotezione del paziente ex art. 162
D. Lgs. 101 del 2020
.

DOSSIER FORMATIVO
E’possibile ottenere un ulteriore riduzione dell’obbligo formativo tramite l’attivazione del Dossier Formativo, individuale o di gruppo.
Il Dossier formativo, è espressione della programmazione, dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.
Come stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016, i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell’obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull’obbligo formativo individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il bonus, quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati già nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.
I restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:

  • Costruzione del Dossier;
  • Congruità del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
  • Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

PENSIONATI
A seguito della Delibera CNFC del 14/12/2021, è stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell’obbligo ECM professionale per “Pensionamento”. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l’esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.
Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Pertanto, l’assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell’esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale del Co.Ge.A.P.S., nella sezione dedicata all’esenzione per pensionamento.

SANZIONI
La violazione dell’obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare.
Il Codice di Deontologia Medica, all’articolo 19, prevede che «il medico, nel corso di tutta la sua
vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua assolvendo agli
obblighi formativi mentre l’Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e
valutare eventuali inadempienze».

L’art. 38 bis della Legge del 29.12.2021 n. 233 conversione del D.L. n. 152 del 6.11.2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR) – dispone che per il personale sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023 – 2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

La Certificazione ECM è ormai requisito per:

 

Ultimo aggiornamento

22 Dicembre 2022, 11:58

Skip to content