{"id":802,"date":"2011-11-19T11:24:22","date_gmt":"2011-11-19T10:24:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.omceoss.org\/?p=802"},"modified":"2013-03-19T11:25:36","modified_gmt":"2013-03-19T10:25:36","slug":"certificazioni-di-malattia-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/legislazione\/certificazioni-di-malattia-online\/","title":{"rendered":"Certificazioni di malattia online"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019entrata in vigore del <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/media\/535254\/dlgs%20150-2009.pdf\">Decreto Legislativo n. 150\/2009 <\/a>\u2013 Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione \u2013 ha preso avvio il nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia.<br \/>\nL\u2019articolo 55-septies del D.Lgs. 165\/2001, introdotto dall\u2019articolo 69 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che il certificato medico attestante l\u2019assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato all\u2019INPS, per via telematica, dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le medesime modalit\u00e0 previste per il settore privato.<br \/>\nLa mancata trasmissione telematica del certificato di malattia costituisce illecito disciplinare, e in caso di reiterazione comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza della convenzione.<\/p>\n<p>Resta escluso dal campo di applicazione di tali disposizioni il personale in regime di diritto pubblico di cui all\u2019articolo 3 del D.Lgs. 165\/2001, quali magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie i cui ordinamenti sono disciplinate dal citato articolo 3.<br \/>\nDunque per queste categorie i medici compilano ancora i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma con le tradizionali modalit\u00e0 di produzione e trasmissione da parte del dipendente interessato.<\/p>\n<p>I principi generali relativi alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia sono definiti nel D.P.C.M. del 26 marzo 2008 e nel Decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010 che determina le modalit\u00e0 per la predisposizione e l\u2019invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all\u2019INPS per il tramite del Sistema di Accoglienza Centrale \u2013 SAC \u2013 fornito dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/p>\n<p>Con la <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/media\/535258\/circolare%201-2010%20dfp-ddi.pdf\">Circolare<\/a> n. 1 DFP\/DDI del 11 marzo 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l\u2019Innovazione ha fornito indicazioni operative in materia di trasmissione telematica contribuendo a definire i tempi di attuazione del nuovo sistema di trasmissione online:<br \/>\nper i primi tre mesi, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto 26 febbraio 2010 \u00e8 stato possibile procedere al rilascio dei certificati anche in modalit\u00e0 cartacea;<br \/>\nal termine della fase sperimentale, ossia dal 19 giugno 2010 i medici e le strutture sanitarie hanno l\u2019obbligo di trasmettere esclusivamente per via telematica all\u2019INPS il certificato di malattia del dipendente pubblico, rilasciandone copia all\u2019interessato. A sua volta l\u2019Inps invier\u00e0 l\u2019attestazione di malattia all\u2019amministrazione di appartenenza del lavoratore. Per quest\u2019ultimo cessa dunque l\u2019obbligo di inviare il certificato tramite Raccomandata A\/R al proprio datore di lavoro entro due giorni lavorativi.<\/p>\n<p>Il 28 settembre 2010 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l\u2019Innovazione, Renato Brunetta, emana la <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/media\/586708\/circolare_n2_2010.pdf\">Circolare<\/a> n. 2 DFP\/DDI che fornisce chiarimenti sull\u2019ambito di applicazione della disciplina, sulla procedura da seguire per le ipotesi in cui \u00e8 necessario che l\u2019amministrazione conosca oltre alla prognosi anche la diagnosi e ribadisce le modalit\u00e0 di applicazione delle sanzioni stabilendo la non sanzionabilit\u00e0 del mancato invio telematico fino al 31 gennaio 2011.<\/p>\n<p>Dunque il regime sanzionatorio in materia di certificazioni di malattia on line, relative sia ai pubblici dipendenti che ai lavoratori del settore privato previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, entra in vigore il 1 febbraio 2011.<\/p>\n<p>A fornire chiarimenti relativamente alle sanzioni per l\u2019inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le suddette modalit\u00e0, \u00e8 la <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/media\/636685\/circ_n1_dfp_ddi.pdf\">terza Circolare del 23 Febbraio 2011<\/a>, nella quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l\u2019Innovazione, evidenzia come con la legge n. 183\/2010 \u2013 \u201cCollegato lavoro\u201d entrato in vigore lo scorso 24 novembre \u2013 sia stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, compresi gli aspetti sanzionatori.<br \/>\nViene affrontato nello specifico il tema della responsabilit\u00e0 dei medici per violazione normativa, ribadendo che \u201caffinch\u00e9 si configuri un\u2019ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l\u2019elemento oggettivo dell\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di trasmissione per via telematica, sia l\u2019elemento soggettivo del dolo o della colpa\u201d che risulta \u201cescluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale\u201d e di \u201cguasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico\u201d.<\/p>\n<p>Con la terza circolare si precisa inoltre che l\u2019applicazione delle sanzioni deve avvenire in base a criteri di gradualit\u00e0 e proporzionalit\u00e0 secondo quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi di riferimento. Inoltre la reiterazione \u00e8 da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto gi\u00e0 sanzionato per la medesima violazione.<\/p>\n<p>Infine con la <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/media\/648341\/circolare_4-2011.pdf\">Circolare<\/a> n. 4 del 18 marzo 2011, sono state fornite indicazioni operative per lavoratori e datori di lavoro, al fine di agevolare l\u2019attuazione delle nuove disposizioni, evidenziando le uniformit\u00e0 tra settore pubblico e settore privato.<\/p>\n<p>Alla luce di tale processo di digitalizzazione dell\u2019invio dei certificati di malattia tutti i medici curanti \u2013 dipendenti pubblici, medici convenzionati con il servizio SSN e liberi professionisti &#8211; sono tenuti al rilascio della certificazione di malattia in modalit\u00e0 telematica e alla trasmissione delle stesse al SAC, e pertanto devono possedere le credenziali di accesso al <a href=\"http:\/\/sistemats1.sanita.finanze.it\/wps\/portal\/!ut\/p\/c1\/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzXz8XRwODYAP3QANLA89gN39z0wAnAyBb388jPzdVvyDbUREAsJUgxQ!!\/dl2\/d1\/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfVkpDOUMwMFMwT1VLMzAyUE83SjRSVDBHSDM!\/\">Sistema di Accoglienza Centrale (SAC<\/a>) del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze.<\/p>\n<p>Il rilascio delle credenziali di accesso al sistema SAC per i medici dipendenti e convenzionati \u00e8 stato effettuato dalle Aziende Sanitarie Locali, alle quali rivolgersi in caso di problematiche di ordine tecnico o strutturale.<\/p>\n<p>I sanitari liberi professionisti interessati a ottenere le credenziali di accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze per il rilascio delle certificazioni di malattia in modalit\u00e0 telematica e per la trasmissione delle stesse al SAC dovranno presentare apposita richiesta all&#8217;Ordine che provveder\u00e0 al rilascio delle credenziali.<\/p>\n<p>Tuttavia, considerato che l\u2019art. 55 septies del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 introdotto dall\u2019art. 69 del D.L. 27.10.2009 n. 150 rubricato \u201ccontrolli sulle assenze\u201d prevede espressamente che \u201cnell\u2019ipotesi di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell\u2019arco dell\u2019anno solare, l\u2019assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale\u201d e, considerato che <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/media\/611240\/estratto%20legge%204%20novembre%202010.pdf\">l\u2019art. 25 della Legge 4 novembre 2010 n. 183<\/a> estende tale disciplina anche ai lavoratori privati, \u00e8 evidente che il legislatore ha individuato come categorie prioritariamente deputate alla certificazione dell\u2019invalidit\u00e0 temporanea al lavoro quella dei sanitari operanti nell\u2019ambito del servizio pubblico e quella dei sanitari operanti in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale.<\/p>\n<p>Al fine di fornire un quadro riassuntivo della normativa di riferimento, dei tempi di attuazione della stessa, dei servizi utili per i medici e di risposte ai quesiti che vengono posti pi\u00f9 frequentemente dai medici, si ritiene opportuno, in questa fase, fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del <a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/lazione-del-ministro\/certificati-di-malattia-online\/la-nuova-procedura.aspx\">Ministero per la Pubblica Amministrazione e l\u2019innovazione<\/a> attraverso il collegamento diretto al portale.<\/p>\n<p>Ulteriori informazioni possono essere visionate collegandosi al <a href=\"http:\/\/sistemats1.sanita.finanze.it\/wps\/portal\/!ut\/p\/c1\/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gwL2dLZwODYAP_UG9jA6MAf3Mvk6AQA3cPY30_j_zcVP2CbEdFAPx-rTY!\/dl2\/d1\/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNk1OREEwMFMwR1EwOTBJU0ZPNzVQQjAwOTA!\/\">Portale del Progetto Tessera Sanitaria<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019entrata in vigore del Decreto Legislativo n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-802","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legislazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=802"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/802\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":804,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/802\/revisions\/804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}