{"id":11508,"date":"2022-12-05T13:05:00","date_gmt":"2022-12-05T12:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/?p=11508"},"modified":"2022-12-22T11:58:45","modified_gmt":"2022-12-22T10:58:45","slug":"triennio-formativo-2020-2022-e-crediti-formativi-banca-dati-co-ge-a-p-s","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/news\/triennio-formativo-2020-2022-e-crediti-formativi-banca-dati-co-ge-a-p-s\/","title":{"rendered":"Triennio Formativo 2020 &#8211; 2022 e Crediti Formativi &#8211; Banca dati Co.Ge.A.P.S."},"content":{"rendered":"<p><strong>La Formazione Continua in Medicina \u2013 E.C.M.<\/strong><\/p>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Obbligo formativo Triennio 2020 -2022<\/span><br \/>\n<\/strong>La Commissione Nazionale per la formazione continua, con <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario\/delibera_manuale_del_professionista_sanitario.pdf\">Delibera del 18 dicembre 2019<\/a>, ha stabilito per il triennio 2020-2022 di mantenere l\u2019obbligo formativo, pari a centocinquanta crediti, <strong>salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni, quale il bonus per l\u2019implementazione del Dossier formativo, il Bonus Covid, ecc&#8230;.<br \/>\n<\/strong>L\u2019acquisizione dei crediti formativi stabiliti dovr\u00e0 essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.<br \/>\nI provider <strong>hanno tempo 90 giorni<\/strong> per poter inserire gli eventi accreditati, pertanto al fine di conoscere la propria posizione, occorre accedere al <a href=\"https:\/\/application.cogeaps.it\/login\/\">COGEAPS<\/a> attraverso un\u2019identit\u00e0 digitale, quale SPID o CIE.<br \/>\nI novanta giorni per i corsi FAD decorrono dalla data di scadenza dell\u2019accreditamento del Corso a distanza. Il termine di scadenza dell\u2019evento FAD \u2013 Formazione a Distanza &#8211; \u00e8 indicato nelle informazioni relative al corso.<br \/>\nLa Commissione nazionale per la formazione continua, ha approvato e disposto la pubblicazione sul sito AGENAS e l&#8217;entrata in vigore a far data dal 1\u00b0 gennaio 2019, i seguenti Manuali:\u201d<br \/>\n&#8211; <strong><a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/normativa\/manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ecm\/manuale_nazionale_di_accreditamento_eventi_ecm.pdf\">Manuale nazionale di accreditamento per l&#8217;erogazione degli eventi ECM<\/a><br \/>\n<\/strong>&#8211; <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/professionisti\/moduli-documenti.aspx\"><strong>Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario<\/strong><\/a><\/p>\n<p>In riferimento a quanto previsto dal <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/professionisti\/moduli-documenti.aspx\">Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario<\/a>, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, \u00e8 stato <strong>prorogato alla data del 30.06.2022<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti la <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/Delibera_spostamento_crediti_12_2021.pdf\">Commissione Nazionale ECM in data 14\/12\/2021<\/a> ha deliberato che, ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, \u00e8 consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con <strong><u>\u201cdata fine evento\u201d al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Con la medesima Delibera del 14.12.2021 inoltre, la Commissione ECM ha previsto:<\/p>\n<p><strong>1)<\/strong> Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facolt\u00e0 di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S., <strong><u>procede d\u2019ufficio<\/u><\/strong> a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilit\u00e0 nel triennio 2014\/2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017\/2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all\u2019assolvimento dell\u2019obbligo formativo individuale del triennio 2017\/2019.<\/p>\n<p><strong>2)<\/strong> Per i professionisti che hanno compiuto il <strong>settantesimo anno d\u2019et\u00e0<\/strong>, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l\u2019esenzione di cui alla <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario\/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf\">lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.<\/a> Rimane fermo l\u2019obbligo del singolo professionista di comunicare l\u2019esercizio non saltuario dell\u2019attivit\u00e0 professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all\u2019obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell\u2019esenzione.<\/p>\n<p><strong>3)<\/strong> La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. pu\u00f2 essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo <strong>una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider<\/strong>. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., \u00e8 comunque subordinato all\u2019autorizzazione da parte dell\u2019ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.<\/p>\n<p>L\u2019acquisizione dei crediti anche per triennio 2020 \u2013 2022 non prevede:<br \/>\n&#8211; <strong>alcun vincolo annuale<\/strong>, quindi l\u2019interessato potr\u00e0 liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. I crediti potranno essere conseguiti anche tutti nello stesso anno solare. La commissione nazionale con delibera del 25.10.2018 ha abolito i limiti minimi e massimi di crediti acquisibili per anno, estendendo a tutti i professionisti sanitari il <strong>criterio della flessibilit\u00e0<\/strong>.<br \/>\n&#8211; <strong>limiti circa le tipologie di corsi ECM<\/strong>, cio\u00e8 corsi residenziali, corsi di formazione sul campo, corsi di formazione a distanza, con cui acquisirli, anche se pu\u00f2 essere pi\u00f9 opportuno organizzare la propria formazione bilanciando le differenti tipologie di corsi ECM. non ci sono vincoli sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni n\u00e8 sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended).<br \/>\n<em><br \/>\nIl professionista sanitario pu\u00f2 chiedere, in qualsiasi momento, al proprio Ordine professionale di appartenenza,&nbsp;<a href=\"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Modulo-Richiesta-crediti-formativi-E.C.M-1.pdf\"> <strong>l\u2019<u>ATTESTAZIONE<\/u> <\/strong><\/a>del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, <strong>al termine del triennio formativo<\/strong> di riferimento l\u2019eventuale <a href=\"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Modulo-Richiesta-crediti-formativi-E.C.M-1.pdf\"><strong><u>CERTIFICAZIONE<\/u> <\/strong><\/a>del pieno soddisfacimento dell\u2019obbligo formativo del relativo triennio.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><em>Il professionista pu\u00f2 verificare la propria posizione E.C.M. accedendo all\u2019area riservata del <\/em><em>Co.Ge.A.P.S. <\/em><a href=\"https:\/\/application.cogeaps.it\/login\/\"><em>https:\/\/application.cogeaps.it\/login\/<\/em><\/a> <em>tramite SPID o CIE.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">ESONERI \/ ESENZIONI<\/span><br \/>\n<\/strong><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Esoneri (il professionista sanitario non sospende l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale)<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>L\u2019esonero \u00e8 un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario<\/strong> e costituisce&nbsp;una riduzione dell\u2019obbligo formativo individuale triennale.<br \/>\nLa frequenza in Italia o all\u2019estero di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze in ambito sanitario dei professionisti sanitari d\u00e0 diritto all\u2019esonero dalla formazione ECM.&nbsp;<strong>La durata dell\u2019esonero non pu\u00f2 eccedere la durata legale del corso<\/strong> e pertanto non saranno applicabili&nbsp;esoneri nel periodo di frequenza che va oltre la durata legale (fuori corso).<br \/>\nL\u2019esonero non attribuisce crediti ma riduce l\u2019obbligo formativo individuale.<br \/>\n<strong>La misura dell\u2019esonero dall\u2019obbligo formativo triennale \u00e8 calcolata come riduzione di un terzo per&nbsp;ciascun anno di frequenza<\/strong>, previa specifica richiesta da parte del professionista ai seguenti corsi e attivit\u00e0 in materie di carattere sanitario, in Italia&nbsp;o all\u2019estero:<br \/>\n1. laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o pi\u00f9 anni e che erogano almeno 60 CFU\/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano 60 CFU;<br \/>\n2. corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93\/16\/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;<br \/>\n3. corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;<br \/>\n4. corso di formazione manageriale, ai sensi dell\u2019articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502\/92 e successiva rivalidazione degli stessi;<br \/>\n5. corsi per il rilascio dell\u2019attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanit\u00e0&nbsp;del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;<br \/>\n6. corsi relativi all\u2019esercizio dell\u2019agopuntura, della fitoterapia, dell\u2019omeopatia previsti&nbsp;dall\u2019Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del&nbsp;7 febbraio 2013 concernente i \u201cCriteri e le modalit\u00e0 per la certificazione di qualit\u00e0 della&nbsp;formazione e dell\u2019esercizio dell\u2019agopuntura, della fitoterapia, dell\u2019omeopatia, da parte di&nbsp;chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti\u201d.<br \/>\nI corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati che richiedano una frequenza di almeno&nbsp;un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU\/anno, danno luogo ad una riduzione di 1\/3 dell\u2019obbligo&nbsp;formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.<\/p>\n<p>La durata dell\u2019esonero non pu\u00f2 eccedere gli anni di durata legale del corso universitario.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff00ff;\"><em>Procedura per l\u2019inserimento della richiesta di ESONERO<\/em><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ff00ff;\">Esempio n. 1:<\/span> Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo concluder\u00e0 nel Giugno 2026, pu\u00f2 richiedere l&#8217;esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.<\/em><em><br \/>\nIn tal caso <strong>la richiesta di esonero potr\u00e0 essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Si precisa dunque, che la richiesta pu\u00f2 essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell&#8217;intero periodo dell&#8217;esonero che si sta richiedendo.<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ff00ff;\">Esempio n. 2:<\/span> Se il professionista vuole richiedere l&#8217;esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovr\u00e0 inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell&#8217;anno successivo (quindi la richiesta per l&#8217;anno 2021 dovr\u00e0 essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l&#8217;anno 2022 dovr\u00e0 essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l&#8217;anno 2023 dovr\u00e0 essere inserita da gennaio 2024)<\/em><\/p>\n<p>Qualora la frequenza sia a cavallo di pi\u00f9 anni l\u2019esonero \u00e8 attribuito all\u2019anno di maggior frequenza.&nbsp;<strong>Al professionista sanitario viene tuttavia concessa la possibilit\u00e0 di scegliere l\u2019anno di attribuzione&nbsp;dell\u2019esonero qualora la frequenza sia a cavallo di pi\u00f9 anni e a condizione che la frequenza sia stata&nbsp;di almeno 3 mesi nell\u2019anno prescelto per l\u2019attribuzione dell\u2019esonero.<br \/>\n<\/strong><strong>L\u2019esonero<\/strong> non pu\u00f2, in alcun caso, <strong>eccedere 1\/3 dell\u2019obbligo formativo individuale triennale<\/strong> per ciascun&nbsp;anno di attribuzione.<\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Esenzioni (il professionista sanitario sospende la propria attivit\u00e0 professionale)<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>L\u2019esenzione \u00e8 un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario<\/strong>.<br \/>\nCostituiscono una riduzione dell\u2019obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell\u2019attivit\u00e0&nbsp;professionale e incompatibilit\u00e0 con una regolare fruizione dell\u2019offerta formativa, attestata o&nbsp;autocertificata, di seguito indicate:<br \/>\na) congedo maternit\u00e0 e paternit\u00e0 (d.lgs. n.151 del 26\/03\/2001 e successive modifiche e&nbsp;integrazioni);<br \/>\nb) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26\/03\/2001 e&nbsp;successive modifiche e integrazioni);<br \/>\nc) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26\/03\/2001 e successive&nbsp;modifiche e integrazioni);<br \/>\nd) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione&nbsp;internazionale (d.lgs. n.151 del 26\/03\/2001 e successive modifiche e integrazioni);<br \/>\ne) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26\/03\/2001&nbsp;e s.m.i.);<br \/>\nf) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari cos\u00ec come disciplinato dai C.C.N.L.&nbsp;delle categorie di appartenenza;<br \/>\ng) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie cos\u00ec come disciplinato dai<br \/>\nh) C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;<br \/>\ni) assenza per malattia cos\u00ec come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;<br \/>\nj) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66\/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie&nbsp;di appartenenza; partecipazione a missioni all\u2019estero o in Italia del corpo militare e&nbsp;infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;<br \/>\nk) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore&nbsp;generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502\/92 e successive modifiche e integrazioni);<br \/>\nl) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29\/93 e successive modifiche e&nbsp;integrazioni; art. 2 L. 384\/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2&nbsp;bis d.lgs. n. 502\/92 e successive modifiche e integrazioni);<br \/>\nm) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco \/ aspettativa per&nbsp;motivi sindacali cos\u00ec come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;<br \/>\nn) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all\u2019estero;<br \/>\no) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104\/1992);<br \/>\np) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l\u2019attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Medici in formazione specialistica<br \/>\n<\/strong><\/span>Si precisa che il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all\u2019Albo Professionale decorre <strong>dall\u2019anno successivo<\/strong> alla data di iscrizione all\u2019Ordine professionale.<br \/>\nI&nbsp;<strong>Medici in formazione specialistica<\/strong>, compresi i corsisti in medicina generale, sono <strong>esonerati<\/strong> dal conseguimento dei crediti formativi per il periodo in cui svolgono attivit\u00e0 formativa.<br \/>\n<strong>L\u2019esonero \u00e8 un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario<\/strong> secondo le modalit\u00e0 previste dal <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/professionisti\/moduli-documenti.aspx\">Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario<\/a> e costituisce una&nbsp;riduzione dell\u2019obbligo formativo individuale triennale.<br \/>\nL\u2019esonero, quindi, non attribuisce crediti ma riduce l\u2019obbligo formativo individuale.<br \/>\nOccorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro <strong>ricadesse a cavallo di due anni<\/strong>, l&#8217;anno di validit\u00e0 per l&#8217;esenzione dai crediti sar\u00e0 quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.<br \/>\nAd esempio: se l&#8217;astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2020 a gennaio 2021, l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di acquisire i crediti sar\u00e0 valida esclusivamente per l&#8217;anno 2020, ossia per l&#8217;anno 2020 non si devono acquisire i crediti.<br \/>\nEventuali crediti percepiti nell&#8217;anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l&#8217;anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal professionista per le tipologie indicate precedentemente.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #ff00ff;\"><em>Procedura per l\u2019inserimento della richiesta di ESONERO<\/em><\/span><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ff00ff;\">Esempio n. 1<\/span>: Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo concluder\u00e0 nel Giugno 2026, pu\u00f2 richiedere l&#8217;esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026.<\/em><em><br \/>\nIn tal caso <strong>la richiesta di esonero potr\u00e0 essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Si precisa dunque, che la richiesta pu\u00f2 essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell&#8217;intero periodo dell&#8217;esonero che si sta richiedendo.<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ff00ff;\">Esempio n. 2:<\/span> Se il professionista vuole richiedere l&#8217;esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovr\u00e0 inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell&#8217;anno successivo (quindi la richiesta per l&#8217;anno 2021 dovr\u00e0 essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l&#8217;anno 2022 dovr\u00e0 essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l&#8217;anno 2023 dovr\u00e0 essere inserita da gennaio 2024)<\/em><\/p>\n<p>Si evidenzia che per il periodo in cui <strong>non ci si avvale<\/strong> dell\u2019esonero, permane l\u2019obbligo per tutti i medici specialisti, in quanto potenziali prescrittori, di conseguire almeno il 10% dell\u2019obbligo formativo maturando crediti formativi in materia di Radioprotezione.<br \/>\nSi precisa che la percentuale dei crediti da conseguire in materia di radioprotezione \u00e8 calcolata sul totale dell&#8217;obbligo formativo al <strong>netto dei bonus e degli esoneri\/esenzioni.<br \/>\n<\/strong>Per procedere \u00e8 necessario registrarsi sul portale Cogeaps, dall\u2019<a href=\"https:\/\/application.cogeaps.it\/login\">area riservata<\/a>&nbsp;e compilare l\u2019autodichiarazione reperibile sullo stesso sito.&nbsp;<br \/>\nPer poter accedere ai tuoi dati e per controllare la tua situazione ECM sar\u00e0 sufficiente registrarsi al sito <a href=\"https:\/\/application.cogeaps.it\/login\">https:\/\/application.cogeaps.it\/login<\/a> &nbsp;accedendo esclusivamente tramite SPID o se si dispone di CIE 3.0.<br \/>\nNon appena inserita la richiesta di esonero o esenzione sotto forma di autocertificazione, questa verr\u00e0 validata dal sistema e la posizione relativa ai propri crediti ECM sar\u00e0 immediatamente ricalcolata e aggiornata.<\/p>\n<p>Oltre alle attivit\u00e0 erogate dai Provider e quindi accreditate al programma di Educazione continua in medicina, sono previste altre tipologie di Formazione E.C.M. ai fini del conseguimento dei crediti formativi.<br \/>\nLe attivit\u00e0 di Formazione individuale comprendono tutte le attivit\u00e0 formative non erogate da provider<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>FORMAZIONE INDIVIDUALE<br \/>\n<\/strong><\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><strong><em>Ricerca scientifica<\/em><\/strong> <\/span>(pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni cliniche, studi e ricerca, corsi obbligatori per lo svolgimento di attivit\u00e0\u0300 di ricerca scientifica)<br \/>\n<strong><em><span style=\"color: #0000ff;\">Tutoraggio individuale<\/span><br \/>\n<\/em><\/strong><strong><em><span style=\"color: #0000ff;\">Formazione all\u2019estero<\/span><br \/>\n<\/em><\/strong><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Autoformazione,<\/strong><\/span> lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche, per la quale \u00e8 previsto, per il triennio 2017- 2019 e triennio 2020 &#8211; 2022, l\u2019ampliamento dal 10% al 20% dell\u2019obbligo formativo trie<span style=\"color: #0000ff;\">nnale<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>RICERCA SCIENTIFICA<br \/>\n<\/strong><\/span><strong>Pubblicazioni scientifiche<br \/>\n<\/strong>I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali&nbsp;<em>Scopus e Web ofScience&nbsp;l&nbsp;Web ofKnowledge&nbsp;<\/em>maturano&nbsp;il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:&nbsp;&nbsp;n. 3 crediti&nbsp;(se in posizione preminente: primo, secondo nome e\/o ultimo nome o corresponding),&nbsp;n. 1 credito&nbsp;(se in posizione non preminente).<br \/>\n<strong>Sperimentazioni cliniche<br \/>\n<\/strong>I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante \u201cPrescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all\u2019esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell\u2019assistenza sanitaria\u201d maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa in funzione dell\u2019impegno previsto e della rilevanza dell\u2019esito.<br \/>\nA conclusione di tale attivit\u00e0 sono riconosciuti i seguenti crediti:<br \/>\n\u2022 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi<br \/>\n\u2022 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi<br \/>\n\u2022 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.<br \/>\nI crediti verranno attribuiti in base alla dichiarazione del professionista sanitario da cui si evinca l\u2019approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #0000ff;\">TUTORAGGIO INDIVIDUALE<\/span><br \/>\n<\/strong>I professionisti sanitari che svolgono tale attivit\u00e0 in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di <strong>1 credito formativo ogni 15 ore di attivit\u00e0<\/strong>.<br \/>\nSono compresi in tale riconoscimento, altres\u00ec, le seguenti figure:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Coordinatori\/direttori delle attivit\u00e0 professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tra questi rientrano <em>Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. \u00c8 parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>il direttore del coordinamento e il direttore delle attivit\u00e0 didattiche integrate<\/strong>, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>FORMAZIONE ALL\u2019ESTERO<br \/>\n<\/strong><\/span><strong>ENTI INSERITI NELLA LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione)<br \/>\n<\/strong>\u00c8 riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati) fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attivit\u00e0 formativa non erogata da provider e svolta all\u2019estero presso gli enti inseriti dallaCNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). (vedi manuale a fondo pagine)<\/p>\n<p><strong>ENTI NON INSERITI NELLA LEEF<\/strong><br \/>\nLe attivit\u00e0 di formazione individuale svolte all\u2019estero nell\u2019ambito di un programma di formazione professionale continua presso enti non inseriti nella LEEF danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:<\/p>\n<p>a. nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all\u2019estero e non il numero delle ore si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, a un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;<br \/>\nb. nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;<br \/>\nc. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione) si applica il criterio delle ore (come da punto b)<br \/>\nd. nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate le informazioni del numero dei crediti e del numero delle ore di formazione non \u00e8 possibile attribuire crediti formativi.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #0000ff;\">AUTOFORMAZIONE<\/span><br \/>\n<\/strong>L&#8217;attivit\u00e0 di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di &nbsp;monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l&#8217;iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.<br \/>\n<strong>Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attivit\u00e0 di autoformazione non pu\u00f2 superare il 20%<\/strong>&nbsp;dell&#8217;obbligo formativo triennale, ivi includendo l&#8217;attivit\u00e0 di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando, sulla base dell&#8217;impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.<br \/>\n<strong><em>Il riconoscimento di crediti per attivit\u00e0 di formazione individuale \u00e8 subordinato alla presentazione da parte del professionista sanitario della documentazione attestante l\u2019attivit\u00e0 svolta. Ciascun professionista sanitario potr\u00e0 inserire autonomamente sul portale del COGEAPS i crediti acquisiti mediante le varie modalit\u00e0 di Formazione individuale. Dopo opportuna validazione da parte del COGEAPS sar\u00e0 possibile visionare il numero di crediti maturati.<br \/>\n<\/em><\/strong>\u00c8 quindi opportuno verificare i crediti ECM acquisiti direttamente sul <a href=\"http:\/\/www.cogeaps.it\/\">portale COGEAPS <\/a>&nbsp;(il Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie)<\/p>\n<p>Il professionista pu\u00f2 prendere visione della propria posizione formativa mediante l\u2019accesso alla banca dati&nbsp;<strong><a href=\"http:\/\/www.cogeaps.it\/\">Cogeaps,&nbsp;(Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie)<\/a> <\/strong>accedendo <a href=\"https:\/\/application.cogeaps.it\/login\/\">all\u2019area riservata<\/a> mediante identit\u00e0 digitale o attraverso l\u2019APP CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Radioprotezione-e-Crediti-E.C.M..pdf\"><span id=\"page3R_mcid1\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Obbligo formativo ECM in radioprotezione<\/span><\/span><\/a><\/span><span id=\"page3R_mcid3\" class=\"markedContent\"><br role=\"presentation\"><\/span><\/strong><span style=\"color: #000000;\"><span id=\"page3R_mcid3\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">I<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid3\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">l decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all\u2019art. 162, comma 4, in materia di \u201cRadiazioni ionizzanti\u201d<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">ha sancito l\u2019obbligatoriet\u00e0 della<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">formazione<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">e aggiornamento ECM in materia di<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">radioprotezione<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">per<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalit\u00e0 di esercizio della professione, in quanto <\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">potenziali prescriventi.<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">L\u2019obbligo di acquisire nel triennio 2020<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">&#8211;<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">2022<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">crediti formativi in tema di radioprotezione<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">\u00e8 stato<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">ribadito con una nota del Mini<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">stero della Salute, la quale specifica che la normativa<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">riguarda<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">i medici di<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">qualsiasi specializzazione e modalit\u00e0 di esercizio della professione e sono tenuti alla formazione e<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">aggiornamento ECM d\u00ec radioprotezione in quanto tutti potenziali prescriventi,<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">inclusi gli odontoiatri<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">\u201d.<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Pertanto tutti i professionisti sono interessati dalla norma, quali i Medici di Medicina Generale, i Pediatri,<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">i Medici specialisti e degli Odontoiatri, inclusi coloro che esercitano quali liberi professionisti e i medici<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">legali,<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">che sono nella condizione di poter richiedere e motivare esami radiologici nell\u2019ambito di procedure<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">medico<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">&#8211;<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">legali o assicurative ai sensi dell\u2019art. 169, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 101\/2020.<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 1<\/span><span dir=\"ltr\" aria-owns=\"pdfjs_internal_id_20R\">2.11.2021 ha adottato una importante<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid4\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">delibera in materia di radioprotezione<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid5\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">del paziente, in ottemperanza all\u2019art. 162, comma 4<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">del decreto<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">legislativo 31 luglio 2020, n. 101.<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid6\" class=\"markedContent\"><br role=\"presentation\"><strong><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Per il triennio 2020<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">&#8211;<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">2022<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">\u201ci crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">almeno<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">il 10 per cento dei crediti complessivi<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">previsti per i medici specialisti, i medici di medicina genera<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">le, i<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">pediatri di famiglia,<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">(omissis) e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attivit\u00e0<\/span> <\/strong><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\"><strong>complementare\u201d<\/strong>.<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Il Ministero definisce le<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">A<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">ttivit\u00e0 radiodiagnostiche complementari<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">, le attivit\u00e0 di ausilio <\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid6\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">diretto al<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid6\" class=\"markedContent\"> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">medico chirurgo specialista o all\u2019odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">strumentale propri della disciplina, purch\u00e8 contestuali, integrate e indilazion<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">abili, rispetto<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">all\u2019espletamento della procedura specialistica (D. Lgs. 101\/2020, art. 7, comma 8).<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Il Decreto 101\/2020 sulla Radioprotezione obbliga gli<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">odontoiatri<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">a raccogliere nell\u2019ambito del triennio<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">formativo ECM (2020<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">&#8211;<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">2022)<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">il 15% dei crediti<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">specif<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">ici in materia di radioprotezione<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">.<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid7\" class=\"markedContent\"><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Si precisa che la percentuale dei crediti da conseguire in materia di radioprotezione \u00e8 calcolata sul totale<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">dell\u2019obbligo formativo al<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">netto dei bonus e degli esoneri\/esenzioni.<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">La Commissione Nazionale ECM dispone anche<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">l\u2019obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non pu\u00f2 superare il 20% dei crediti totali<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">del<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">triennio.<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid8\" class=\"markedContent\"><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Il professionista sanitario \u00e8 tenuto a precisare, attraverso la <\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid9\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">piattaforma del CoGeAPS<\/span><\/span><span id=\"page3R_mcid10\" class=\"markedContent\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">, se l\u2019attivit\u00e0 di<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">autoformazione \u00e8 riferibile, anche per il triennio 2020<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">&#8211;<\/span><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">2022, alla \u201cradioprotezione del paziente<\/span> <span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">ex art. 162<\/span><br role=\"presentation\"><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">D. Lgs. 101 del 2020<span style=\"color: #000000;\">\u201d<\/span><\/span><\/span><\/span><strong><span style=\"color: #000000;\">.<\/span><\/p>\n<p>DOSSIER FORMATIVO<br \/>\n<\/strong><\/span>E\u2019possibile ottenere un ulteriore riduzione dell\u2019obbligo formativo tramite l\u2019attivazione del&nbsp;<strong>Dossier Formativo, individuale o di gruppo.<br \/>\n<\/strong><strong>Il Dossier formativo,&nbsp;<\/strong>\u00e8 espressione della programmazione, dell&#8217;aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione\/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione ed al profilo di competenze nell\u2019esercizio professionale quotidiano.<br \/>\nCome stabilito dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 4 novembre 2016,&nbsp;i soggetti abilitati alla costruzione del Dossier Formativo Individuale sono tutti i Professionisti sanitari che, nel rispetto dell\u2019obbligo formativo individuale ECM, vogliono programmare il proprio percorso formativo e vedersi riconosciuto un bonus, sull\u2019obbligo formativo&nbsp;individuale triennale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.<br \/>\n<strong>Il bonus, quale riduzione dell&#8217;obbligo formativo del singolo professionista, \u00e8 quantificato nella misura massima di 30 crediti formativi<\/strong>, di cui 10 assegnati gi\u00e0 nel triennio 2017-2019 per la costruzione di un Dossier Formativo.<br \/>\nI restanti 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si \u00e8 costruito il dossier, qualora il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei 3 principi indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>Costruzione del Dossier;<\/li>\n<li>Congruit\u00e0 del Dossier con il profilo e la disciplina esercitata;<\/li>\n<li>Coerenza relativamente alle aree (pari ad almeno il 70%) tra il Dossier programmato e quello effettivamente realizzato.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">PENSIONATI<\/span><br \/>\n<\/strong>A seguito della&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.omceomi.it\/docs\/default-source\/ecm\/delibera_spostamento_crediti_12_2021.pdf?sfvrsn=0\">Delibera CNFC del 14\/12\/2021<\/a>, \u00e8 stata implementata sul portale Co.Ge.A.P.S. la riduzione dell&#8217;obbligo ECM professionale per &#8220;Pensionamento&#8221;. La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d\u2019et\u00e0 il Co.Ge.A.P.S. riconosca in modo automatico l\u2019esenzione per i pensionati che esercitano saltuariamente la professione.<br \/>\nRimane fermo l\u2019obbligo del singolo professionista di comunicare l\u2019esercizio non saltuario dell\u2019attivit\u00e0 professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S., essendo in tal caso soggetto all\u2019obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell\u2019esenzione.<br \/>\nCome specificato dalla <a href=\"https:\/\/ape.agenas.it\/documenti\/Normativa\/Delibera_professionisti_sanitari_quiescienza_04_02_2021.pdf\">Delibera CNFC del 04\/02\/2021<\/a>, per &#8221;professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l &#8216;attivit\u00e0 professionale&#8221; si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l&#8217;attivit\u00e0 professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.<br \/>\nPertanto, l\u2019assenza di uno dei due requisiti comporta il decadimento del diritto a fruire dell\u2019esenzione, che va comunicato, accedendo con SPID, attraverso il portale del <a href=\"http:\/\/wp.cogeaps.it\/\">Co.Ge.A.P.S.<\/a>, nella sezione dedicata all\u2019esenzione per pensionamento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>SANZIONI<br \/>\n<\/strong><\/span>La violazione dell\u2019obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare.<br \/>\nIl Codice di Deontologia Medica, all\u2019articolo 19, prevede che \u00ab<em>il medico, nel corso di tutta la sua<br \/>\n<\/em><em>vita professionale, persegue l\u2019aggiornamento costante e la formazione continua assolvendo agli<br \/>\n<\/em><em>obblighi formativi mentre l\u2019Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e<br \/>\n<\/em><em>valutare eventuali inadempienze<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019art. 38 bis della Legge del 29.12.2021 n. 233 conversione del D.L. n. 152 del 6.11.2021 (Disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR) \u2013 <strong>dispone che per il personale sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023 \u2013 2025, l\u2019efficacia delle polizze assicurative \u00e8 condizionata all\u2019assolvimento in misura non inferiore al 70% dell\u2019obbligo formativo individuale dell\u2019ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La Certificazione ECM \u00e8 ormai requisito per:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)<\/li>\n<li>Valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)<\/li>\n<li>Partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa<\/li>\n<li>Iscrizione Albo dei Medici Competenti<\/li>\n<li>Impiego nel privato accreditato<\/li>\n<li>Impiego in alcuni Enti Pubblici\n<p><a href=\"http:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Crediti-formativi-Triennio-2020.2022-Cogeaps-5.pdf\">Crediti formativi, Triennio 2020.2022, Cogeaps<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Radioprotezione-e-Crediti-E.C.M..pdf\">Radioprotezione e Crediti E.C.M. (pdf)<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Modulo-Richiesta-crediti-formativi-E.C.M-2.pdf\">Modulo Richiesta crediti formativi E.C.M<\/a>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Formazione Continua in Medicina \u2013 E.C.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11508"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11508\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11605,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11508\/revisions\/11605"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/omceoss.org\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}